Il glossario del diritto penale fiscale elenca le parole e i temi più importanti, con una spiegazione del loro significato.
In virtù di questa disposizione, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a svolgere un’inchiesta. Sono considerate gravi infrazioni fiscali la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta, la frode fiscale o l’appropriazione indebita d’imposte alla fonte. Le procedure vengono eseguite dalla divisione Affari penali e inchieste.
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Dal 1° gennaio 2010 chi commette reati fiscali (persone fisiche e giuridiche) può autodenunciarsi una sola volta nel corso della sua vita, senza essere punito per le infrazioni denunciate. Questa possibilità di autodenuncia vale per l’imposta federale diretta e per le imposte sul reddito e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni. Se sono adempite le condizioni dell’autodenuncia esente da pena viene riscosso il solo ricupero d’imposta. L’autodenuncia esente da pena è possibile anche in ambito di imposte indirette.
A seconda della gravità del reato il diritto penale si opera una distinzione tra contravvenzione, delitto e crimine. La gravità del reato determina la commisurazione della pena: le contravvenzioni sono punite con la multa, i delitti con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria, i crimini con la pena detentiva oltre tre anni. Si considerano contravvenzioni le violazioni degli obblighi procedurali, nonché il tentativo di sottrazione e la sottrazione consumata. La truffa in materia di tasse, la frode fiscale, l’appropriazione indebita di imposte alla fonte, come pure la sottrazione qualificata dell’IVA sono delitti.
Gli imputati possono partecipare alle assunzioni di prove nei procedimenti penali condotti dall’AFC e dall’UDSC (ad es. audizione di testimoni o di persone tenute a fornire informazioni), proporre mezzi di prova e prendere visione degli atti procedurali.
Il DPA contiene disposizioni procedurali e fattispecie penali che si applicano in linea di massima a tutte le infrazioni alla legislazione amministrativa della Confederazione. Esso è confezionato su misura per tutte le particolarità delle leggi amministrative. A titolo di misure d’inchiesta il DPA menziona l’audizione di persone imputate, delle persone tenute a fornire informazioni e dei testimoni, nonché l’edizione di atti da terzi. Nel quadro di una simile procedura l’AFC, rispettivamente l’UDSC, possono richiedere informazioni e documenti alle banche. Il DPA disciplina inoltre il ricorso a provvedimenti coattivi.
Il diritto penale fiscale comprende, da un canto, le fattispecie penali il cui contenuto corrisponde a un’infrazione di leggi tributarie. Esso disciplina, d’altro canto, la procedura e le competenze per il perseguimento di simili reati fiscali, come pure i mezzi d’inchiesta. Rientrano segnatamente nel diritto penale fiscale le disposizioni penali della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva e le tasse di bollo, nonché delle leggi di Confederazione, Cantoni e Comuni concernenti le imposte dirette sul reddito e sulla sostanza. Il diritto penale fiscale fa parte del cosiddetto diritto accessorio. Fanno parte del diritto accessorio le disposizioni penali che non sono disciplinate nel Codice penale (CP). Al diritto penale fiscale si applicano le disposizioni della parte generale del CP.
Alla Divisione Affari penali e inchieste (DAPI) in quanto parte della Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo (DPB) dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) competono le inchieste penali ai sensi dell’articolo 190 segg. LIFD, come pure le procedure concernenti la legge su l’imposta preventiva e la legge federale sulle tasse di bollo. Essa dirige queste procedure applicando il DPA.
Commette una frode fiscale chiunque, per commettere una sottrazione d’imposta, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi o contenutisticamente inesatti. La frode fiscale è punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria dall’autorità penale cantonale. La repressione del reato di sottrazione d’imposta rimane riservato.
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Le gravi infrazioni fiscali non costituiscono una fattispecie di reato. Il concetto è menzionato esclusivamente come premessa a una particolare inchiesta fiscale ai sensi dell’articolo 190 capoverso 2 LIFD. Secondo tale disposizione sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme di imposta e i delitti fiscali (frode fiscale e appropriazione indebita di imposte alla fonte).
Il volume delle persone contribuenti in Svizzera che non dichiarano i loro proventi e il loro patrimonio non è noto. Ciò rientra nella natura dei delitti rimasti insoluti. L’imposta preventiva per la quale non è stato richiesto il rimborso non costituisce un indizio probante poiché in numerosi casi il diritto al rimborso a persone con sede/domicilio all’estero e l’applicazione delle convenzioni di doppia imposizione non permettono il rimborso di alcuna imposta preventiva o lo permette soltanto in parte. Nemmeno il numero di autodenunce (esenti da pena) costituisce un indizio affidabile, perché per questo tramite soltanto una parte dei delitti fiscali viene svelata.
Rientrano nei provvedimenti coattivi che l’AFC può adottare nel procedimento penale fiscale le perquisizioni domiciliari, la perquisizione di carte, il sequestro di mezzi di prova e di valori patrimoniali. In caso di ricorso ai provvedimenti coattivi riveste un ruolo particolarmente importante il principio della proporzionalità.
Le leggi fiscali definiscono i reati di inventario come la dissimulazione e la distrazione di beni ereditari. Nel caso delle imposte dirette, è punito chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario.
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L'attuazione delle linee guida riviste nel 2012 del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) dell'OCSE ha reso necessario, tra l'altro, che alcuni reati relativi alle imposte dirette siano considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro. Il legislatore svizzero non ha creato un reato separato a monte della sottrazione fiscale; piuttosto, nell’ambito delle imposte dirette, la frode fiscale è considerata un reato preliminare al riciclaggio di denaro, ma solo se le imposte evase in relazione a questo reato ammontano a più di 300.000 franchi svizzeri per periodo fiscale. Nel caso delle imposte indirette Ö la truffa fiscale è considerata un reato preliminare al riciclaggio di denaro se una persona, tramite questo reato si procura un vantaggio illecito in misura particolarmente significativa o provoca un danno particolarmente significativo alla comunità.
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I Cantoni hanno la competenza dell’applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), mentre l’AFC ne assume la relativa vigilanza. Il controllo e l’esecuzione delle imposte indirette compete alla sola Confederazione e sono assunti dall’AFC e per quanto riguarda l’imposta sulle importazioni (IVA) dall’UDSC. In questo senso le competenze per l’esecuzione di procedimenti penali fiscali divergono a seconda del genere di imposta e della fattispecie. La competenza per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva e le tasse di bollo spetta all’AFC. In ambito invece di imposte dirette le procedure per sottrazione (sottrazione d’imposta) sono dirette dalle autorità fiscali cantonali. In caso di sospetto di frode fiscale le autorità penali cantonali avviano inoltre un procedimento penale. I “casi speciali” sono le inchieste condotte secondo l’articolo 190 LIFD dalla DAPI.
La legislazione in vigore in materia di imposte dirette prevede a livello di procedura di tassazione obblighi di informazione da parte dei partner contrattuali del contribuente (creditori, debitori). Ne sono tuttavia esclusi gli impiegati di banca. L’articolo 47 della legge sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) stabilisce la punibilità della rivelazione di segreti a terzi da parte degli impiegati di banca.
Poiché le regole della procedura di tassazione si applicano anche ai procedimenti penali per sottrazione delle imposte dirette, le amministrazioni fiscali cantonali competenti non possono ottenere informazioni dalle banche. Quanto esposto non vale per la divulgazione di informazioni protette da segreto bancario a un'autorità sulla base di obblighi di legge a testimoniare o a fornire informazioni (art. 47 cpv. 5 LBCR). L’obbligo di testimonianza e di informazione è previsto in particolare dal Codice di procedura penale (CPP) e dal DPA. L'AFC e l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) possono quindi richiedere informazioni agli istituti bancari nel quadro dei procedimenti penali riguardanti le imposte indirette e nei procedimenti ai sensi dell'art. 190 LIFD.
Il segreto fiscale è un segreto d’ufficio qualificato che impone la riservatezza a tutte le persone alle quali viene affidata l’esecuzione delle leggi tributarie. La violazione del segreto fiscale è punibile. A determinate condizioni è possibile fornire informazioni ad altre autorità, in particolare alle autorità penali.
In presenza di un sospetto iniziale l’autorità fiscale chiarisce se esistono sufficienti mezzi di prova e indizi per giustificare l’apertura di un procedimento penale. L’apertura di un procedimento penale presuppone pertanto un sospetto sufficiente di reato. Non bastano il vago sospetto o la presunzione che sia stato commesso un reato. È soltanto ad avvio avvenuto del procedimento penale che si possono adottare le misure d’inchiesta previste in merito.
Commette una sottrazione d’imposta il contribuente che fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta. Commette altresì una sottrazione d’imposta chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente e chiunque ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato. La sottrazione d’imposta è punita sia se è commessa intenzionalmente che per negligenza. In linea di massima è punita con la multa; costituisce un’eccezione la sottrazione qualificata dell’imposta sul valore aggiunto, cui è inoltre comminata una pena detentiva. La multa per sottrazione delle imposte dirette è compresa tra un terzo e tre volte l’importo dell’imposta sottratta; la sottrazione dell’imposta preventiva o delle tasse di bollo è punita con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell’imposta sottratta, se tale triplo supera 30 000 franchi. Il quadro sanzionatorio superiore per sottrazione dell’IVA è compreso tra 200 000 e 800 000 franchi a seconda del reato. Procedura: ripartizione delle competenze Cantoni-Confederazione.
La truffa in materia di tasse è l’occultamento subdolo di tributi o il conseguimento fraudolento di una prestazione e costituisce in questo senso una sottrazione qualificata dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), dell’imposta preventiva (IP) o delle tasse di bollo (TB). L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) – rispettivamente l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) per quanto riguarda l’imposta sulle importazioni (IVA sulle importazioni) – avvia un procedimento penale se sospetta un contribuente di truffa in materia di tasse. A questo procedimento si applica il diritto penale amministrativo (DPA). I procedimenti penali per truffa in materia di tasse sono diretti dall’AFC e/o dall’UDSC per propria competenza.
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Ultima modifica 28.12.2023