Denominazione del capitale in valuta estera funzionale: corsi delle valute estere per l’imposta sull’utile e sul capitale

Se il capitale azionario o sociale è espresso in sterlina britannica, euro, dollaro americano o yen, l'imposta sull’utile e sul capitale continua a essere riscossa in franchi. Per questa conversione devono essere utilizzati i corsi dei cambi (vendita) dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

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Dal 1° gennaio 2023, il capitale azionario o sociale di una società può, a determinate condizioni, essere espresso nella valuta estera più importante per la sua attività e non deve più essere denominato esclusivamente in franchi (cfr. art. 621 cpv. 2 ed art. 773 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni; Denominazione del capitale in valuta estera funzionale). La sterlina britannica, l'euro, il dollaro americano e lo yen sono considerate valute estere ammesse (cfr. art. 45a dell’Ordinanza sul registro di commercio, allegato 3, in vigore dal 1° gennaio 2023).

Se il capitale azionario o sociale è espresso in una valuta estera, la stessa valuta deve essere utilizzata per la contabilità e la presentazione dei conti.

Riscossione dell'imposta sull’utile e sul capitale in franchi

La riscossione dell'imposta sull’utile e (a livello cantonale/comunale) dell'imposta sul capitale continua tuttavia a essere effettuata in franchi: 

Articolo 80 capoverso 1bis della Legge federale sull’imposta federale diretta
Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l’utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.

Articolo 31 capoverso 3bis della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l’utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.

Articolo 31 capoverso 5 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.

Tasso di conversione in caso di chiusura dei conti per un periodo inferiore o superiore a un anno

L'utile netto deve essere convertito in base al tasso di cambio medio (vendita) del periodo fiscale. In questo modo si tiene conto del fatto che l'utile viene conseguito durante un periodo determinato, ossia durante il periodo fiscale. In caso di assoggettamento fiscale inferiore all'anno, si applica il tasso di cambio medio della durata del periodo fiscale inferiore a un anno. Ad esempio, se l'assoggettamento fiscale dura nove mesi, è determinante il tasso di cambio medio di questi nove mesi.

Per la conversione del capitale proprio si utilizza il tasso di cambio (vendita) alla fine del periodo fiscale. Ciò vale anche in caso di assoggettamento fiscale inferiore all'anno.

Ultima modifica 11.01.2024

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