Revisione parziale della LIVA (entrata in vigore il 01.01.2018)

La revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA) è stata presentata il 25 febbraio 2015 con il seguente messaggio:

Panoramica delle principali modifiche dovute alla revisione parziale della LIVA

Per la maggior parte delle imprese con sede in territorio svizzero, la revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA) ha comportato solamente conseguenze marginali. Tuttavia, tramite provvedimenti intesi a eliminare la distorsione concorrenziale dovuta all’IVA, la situazione delle imprese nazionali è indirettamente migliorata:

  • per l’assoggettamento obbligatorio delle imprese diventa determinante la cifra d’affari realizzata a livello mondiale. Dal 1° gennaio 2018 tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, sono obbligatoriamente assoggettate all’IVA.
  • dal 1° gennaio 2019 è assoggettato all’IVA chiunque fornisce dall’estero in territorio svizzero beni in piccole quantità, la cui importazione è esente dall’IVA (vale a dire che l’IVA sull’importazione non supera 5 franchi) per almeno 100 000 franchi.

Panoramica delle altre principali modifiche dovute alla revisione parziale della LIVA:

  • le prestazioni escluse dall’imposta possono essere imposte volontariamente (opzione) mediante la semplice dichiarazione nel rendiconto IVA. L’indicazione dell’IVA nella fattura non è più indispensabile;
  • i giornali, le riviste e i libri elettronici sono d’ora in poi imponibili all’aliquota ridotta;
  • la deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa anche sull’acquisto di mezzi d’esercizio e di beni nuovi;
  • per pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili è applicata l’imposizione dei margini; la deduzione dell’imposta precedente fittizia su questi beni non è quindi più ammessa;
  • per quanto riguarda le forniture, l’imposta sull’acquisto è applicata limitatamente alle forniture di beni immobili;
  • per la determinazione dell’assoggettamento delle collettività pubbliche va considerato unicamente il limite di cifra d’affari di 100 000 franchi;
  • tutte le prestazioni effettuate tra le collettività pubbliche e le organizzazioni esclusivamente da esse partecipate o fondate sono escluse dall’imposta;
  • le fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto sono considerate persone strettamente vincolate e di conseguenza vale il principio del prezzo che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;
  • non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza.

Ad eccezione delle direttive per le vendite per corrispondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA), la LIVA e l’ordinanza sull’IVA parzialmente rivedute sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018. 

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Ultima modifica 15.01.2024

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