Domande & riposte della revisione parziale della LIVA
Assoggettamento delle imprese con sede all’estero
Importazione di beni
Domanda:
Un’impresa con sede all’estero invia dei macchinari in Svizzera. Su questi macchinari la dogana preleva l’imposta sull’importazione (IVA). I destinatari dei macchinari sono imprese con sede in territorio svizzero. L’impresa con sede all’estero deve iscriversi nel registro dei contribuenti svizzero se la sua cifra d’affari fatturata nell’anno 2018 ammonta a CHF 2 000 000?
Risposta:
No, il luogo della prestazione si trova all’estero, vale a dire fuori dal campo di applicazione dall’imposta sul valore aggiunto svizzera.
Studio d’architettura
Domanda:
Un studio d’architettura con sede all'estero esegue la pianificazione per la costruzione di una proprietà residenziale su territorio svizzero. L’onorario per queste prestazioni di servizio sarà fatturato al committente domiciliato in Svizzera. Lo studio d’architettura deve iscriversi in Svizzera nel registro dei contribuenti?
Risposta:
Sì, lo studio d’architettura con sede all'estero sarà di principio iscritto nel registro dei contribuenti in Svizzera. Lo stesso sarà esentato dall’assoggettamento se le prestazioni che non sono escluse dall’imposta, realizzate in Svizzera e all'estero, risultano essere inferiori a CHF 100 000.
Vendite online di e-Books
- Un’impresa con sede all’estero vende libri e giornali elettronici online. La cifra d’affari mondiale ammonta a USD 8 mio, di questi USD 20 000 vengono fatturati a clienti su territorio svizzero non contribuenti.
- Un’impresa con sede all’estero vende libri e giornali elettronici online. La cifra d’affari mondiale ammonta a USD 50 000, di questi USD 10 000 vengono fatturati a clienti su territorio svizzero non contribuenti.
- Un’impresa con sede all’estero vende libri e giornali elettronici online. Per l’anno commerciale 2018 si prevede che la cifra d’affari mondiale si aggirerà a circa USD 8 mio. Questo importo comprende una cifra d’affari di circa USD 20 000 relativa a prestazioni rese a destinatari contribuenti domiciliati in Svizzera.
L’impresa con sede all’estero deve chiedere l’iscrizione al registro dei contribuenti malgrado fornisca su territorio svizzero unicamente tali prestazioni?
Risposte:
- Si, l’impresa con sede all’estero che esegue tali prestazioni di servizi in materia d’informatica a destinatari non contribuenti domiciliati in Svizzera deve essere iscritta nel registro dei contribuenti (art. 10 cpv. 2 lett. b cfr. 2 rev-LIVA). Giornali, periodici e libri elettronici senza carattere pubblicitario sono imponibili all’aliquota ridotta giusta l’art. 25 cpv. 2 lett. a bis rev-LIVA.
- No, l’impresa con sede all’estero che esegue tali prestazioni di servizi in materia d’informatica a destinatari non contribuenti è esentata dall’assoggettamento giusta l’art. 10 cpv. 2 lett. a rev-LIVA (limite di cifra d’affari mondiale non raggiunto). L’imposta sull’acquisto non è dovuta in quanto si tratta di prestazioni di servizi in materia d’informatica destinate a non contribuenti (art. 45 cpv. 1 lett a rev-LIVA).
- No, l’impresa con sede all’estero che esegue tali prestazioni di servizi in materia d’informatica a destinatari contribuenti domiciliati in Svizzera è esenta dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. b cfr. 2 rev-LIVA). I destinatari delle prestazioni contribuenti dovranno dichiarare le stesse all’imposta sull’acquisto all’aliquota ridotta (art. 45 cpv. 1 lett a rev-LIVA).
Formazione
Domanda:
Una società con sede all’estero impartisce corsi in Svizzera. Questi sono esclusi dall’imposta trattandosi di prestazioni nell’ambito della formazione. La cifra d’affari mondiale ammonta a EUR 3 000 000, di cui EUR 500 000 per corsi impartiti in Svizzera. La società con sede all’estero deve iscriversi nel registro dei contribuenti?
Risposta:
No, la società non deve iscriversi nel registro dei contribuenti. Le prestazioni escluse dall’imposta (per le quali non si opta) non sono determinanti per l’esame dell’assoggettamento.
Deduzione dell’imposta precedente fittizia
Esportazione di merci
Domanda:
Al momento dell’acquisto di una bicicletta presso un privato, un’impresa contribuente fa valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia. Successivamente la bicicletta viene fornita ad un cliente all’estero. L’imposta precedente fittizia deve essere corretta?
Risposta:
No, la vendita all’estero della bicicletta è esente giusta l’art. 23 cpv. 2 lett. 1 LIVA e non determina nessuna correzione dell’imposta precedente fittizia.
Mezzi d’esercizio
Domanda:
Un’impresa contribuente acquista da un privato non contribuente un tavolo per la propria sala riunioni. Può essere dedotta l’imposta precedente fittizia?
Risposta:
Sì, anche i beni che non sono destinati alla rivendita danno diritto a deduzione della diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia.
Vendita da parte dell’assicurazione di beni provenienti da sinistri
Domanda:
La compagnia di assicurazioni contribuente paga all’assicurato un indennizzo di CHF 15 000 per l'acquisto di un veicolo accidentato, considerando quale valore del veicolo danneggiato un importo per CHF 10 000. La compagnia di assicurazioni rivende il veicolo ad un privato. Può questa dedurre l’imposta precedente fittizia?
Risposta:
Si, la compagnia di assicurazioni può dedurre l’imposta precedente fittizia calcolata sull’importo di CHF 10 000. La vendita al
privato è imponibile all’IVA all’aliquota normale.
Imposizione dei margini
Vendita in perdita di una scultura
Domanda:
La galleria d’arte contribuente acquista da un privato una scultura per un importo di CHF 8000. Successivamente la stessa viene venduta per un importo di CHF 5000. Per questa operazione in perdita può essere applicata l’imposizione dei margini?
Risposta:
Si, l’imposizione dei margini può essere applicata. La controprestazione di CHF 5000 deve essere dichiarata alla cifra 200 del rendiconto. Il prezzo d’acquisto di CHF 8000 deve essere dichiarato alla cifra 280 e dedotto dalla cifra d’affari imponibile.
Vendita di un dipinto che non è destinato alla rivendita
Domanda:
Un ristorante contribuente acquista da un’artista non contribuente un dipinto per l’importo di CHF 7'000. Questo viene appeso nella sala da pranzo del ristorante. Malgrado che il dipinto non fosse destinato alla rivendita, il ristorante un anno dopo lo rivende ad un privato per un importo di CHF 13'000. L’imposizione dei margini può essere applicata?
Risposta:
Si, l’imposizione dei margini può essere applicata. La controprestazione di CHF 13 000 deve essere dichiarata alla cifra 200 del rendiconto. Il prezzo d’acquisto di CHF 7000 deve essere dichiarato alla cifra 280 e dedotto dalla cifra d’affari imponibile. Il margine di CHF 6000 è da imporre all’aliquota normale. Sui giustificativi di vendita (fattura, ricevuta, ecc.) non è consentito fare riferimenti all’imposta.
Assoggettamento delle collettività pubbliche
Assoggettamento delle collettività pubbliche
Domanda:
Per le sue prestazioni di sgombero neve il servizio «ufficio tecnico» di un comune fattura CHF 300 000 ad una collettività pubblica indipendente e CHF 50 000 a terzi indipendenti. Il servizio “ufficio tecnico” dovrà essere assoggettato a titolo obbligatorio?
Risposta:
No, il servizio «ufficio tecnico» è esentato dall’assoggettamento in quanto il limite di CHF 100 000 annuo per prestazioni imponibili rese a terzi che non siano collettività pubbliche, non è superato. Il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall’assoggettamento finché la sua cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili rese a terzi che non siano collettività pubbliche è inferiore a CHF 100 000 annui.
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