Breve informazione inerente al rimborso dell’IVA a imprese estere.
Avete sostenuto in Svizzera spese per attività imprenditoriali in quanto destinatari di prestazioni con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero e desiderate il rimborso dell’IVA? Qui di seguito trovate ulteriori informazioni concernenti il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto alle imprese estere (cosiddetto VAT Refund).
Le basi legali in materia di rimborso dell’IVA (VAT Refund) figurano all’articolo 107 capoverso 1 lettera b della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) e agli articoli 151–156 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA). Maggiori dettagli in relazione al rimborso dell’IVA figurano nell’info IVA Procedura di rimborso.
Domande & risposte concernenti il rimborso dell’IVA a imprese estere
Per avere il diritto al rimborso dell’IVA, un’impresa estera deve, tra l’altro, comprovare nei confronti dell’AFC la sua qualità di imprenditore nel Paese di domicilio, della sede sociale o dello stabilimento d’impresa (art. 151 cpv. 1 lett. d OIVA).
L’attestazione della qualità d’imprenditore rilasciata dall’autorità estera dev’essere valida per il periodo di rimborso (anno civile).
Nella misura in cui la reciprocità è data e il Paese conosce un sistema IVA (vedi elenco dei Paesi (PDF, 167 kB, 08.11.2023)), l’attestazione in questione deve sempre
- confermare l’assoggettamento all’IVA del richiedente durante il periodo per il quale il rimborso dell’IVA è chiesto; o
- indicare la data a contare dalla quale il richiedente è assoggettato all’IVA.
Nella misura in cui la reciprocità è data e il Paese non conosce un sistema IVA (vedi elenco dei Paesi (PDF, 167 kB, 08.11.2023)), l’attestazione in questione deve sempre
- confermare la qualità d’imprenditore del richiedente durante il periodo per il quale il rimborso dell’IVA è chiesto; o
- indicare la data a contare dalla quale il richiedente ha la sua qualità d’imprenditore.
In assenza di quanto precede, l’AFC non potrà trattare la richiesta né rimborsare l’IVA svizzera.
I destinatari di prestazioni con domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa all’estero, che sostengono in territorio svizzero spese per attività imprenditoriali, possono ottenere il rimborso dell’imposta precedente pagata. Questa possibilità sussiste, a determinate condizioni, anche per l’imposta sull’importazione versata.
Affinché il diritto al rimborso sia dato, gli aventi diritto devono adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- il loro domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa è all’estero;
- non sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero (Svizzera e Principato del Liechtenstein) né sono assoggettati all’imposta conformemente all’articolo 10 LIVA; maggiori dettagli riguardo all’assoggettamento all’IVA sono contenuti nell’info IVA Assoggettamento;
- non eseguono prestazioni sul territorio svizzero; maggiori dettagli riguardo alle prestazioni sul territorio svizzero sono contenuti nell’info IVA Luogo della prestazione;
- comprovano all’AFC la loro qualità di imprenditore nel Paese di domicilio, di sede sociale o dello stabilimento d’impresa;
- le fatture presentate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 26 capoverso 2 LIVA e concernono l’attuale periodo di rimborso;
- il loro Paese di domicilio o di sede soddisfa le disposizioni di reciprocità. Ulteriori informazioni sulla reciprocità figurano nella domanda concernente la reciprocità;
- presentano un’unica richiesta per anno civile;
- l’importo minimo per anno civile ammonta a 500 franchi (imposta rifondibile).
- La richiesta di rimborso dell’IVA va presentata tramite gli appositi moduli ufficiali n. 1222 e n. 1223 pubblicati dall’AFC. Non sono ammessi altri moduli per richiedere il rimborso.
- Il richiedente designa per legge un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera. Esso può essere una persona fisica o giuridica. Se la richiesta è presentata al Principato del Liechtenstein, va designato un rappresentante con domicilio o sede sociale nel Liechtenstein. Il rappresentante giustifica i suoi poteri con una procura riportata sul modulo di richiesta (modulo n. 1222). Per ogni richiesta di rimborso va rilasciata una nuova procura.
- Il richiedente comprova nei confronti del AFC la sua caratteristica imprenditoriale tramite l’autorità di domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d’impresa fiscale del proprio Paese.
- La richiesta di rimborso dell’imposta va presentata unitamente alle fatture originali del fornitore o prestatore di servizi o alle decisioni d’imposizione dell’UDSC (imposta sull’importazione).
La richiesta va presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell’anno che segue il periodo di rimborso. Il termine legale di presentazione non è prorogabile (termine perentorio). Determinante è la data del timbro postale.
Ai sensi dell’articolo 152 capoverso 1 OIVA la reciprocità è considerata garantita se:
- nello Stato estero in questione le imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera hanno diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni ivi acquisite che corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell’imposta precedente di cui beneficiano le imprese con sede nello Stato estero;
- nello Stato estero in questione non viene riscossa un’imposta equiparabile all’imposta sul valore aggiunto svizzera; oppure
- nello Stato estero in questione viene riscosso un altro tipo di imposta sulla cifra d’affari, diversa dall’imposta sul valore aggiunto svizzera, che grava le imprese con domicilio o sede sociale in tale Stato in modo equivalente alle imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera.
L’AFC tiene un elenco degli Stati con i quali è stata scambiata una dichiarazione di reciprocità ai sensi della lettera a o con i quali la reciprocità è stata comprovata o esaminata ai sensi delle lettere b e c. Se il Paese di domicilio o di sede del richiedente non figura nell’elenco, egli può tuttavia provare all’AFC che sono dati i presupposti per la concessione della reciprocità conformemente all’articolo 152 capoverso 1 lettera a, b, o c OIVA. L’AFC esamina la prova se le seguenti condizioni risultano soddisfatte:
- il richiedente presenta all’AFC una conferma dell’autorità fiscale competente del suo Paese attestante l’adempimento da parte del Paese in questione di uno dei presupposti conformemente all’articolo 152 capoverso 1 lettera a, b, o c OIVA;
- tale conferma è rilasciata in tedesco, francese, italiano o inglese. Altrimenti è richiesta la traduzione in una delle lingue nazionali autenticata da un notaio;
- se l’AFC dopo il suo esame giunge alla conclusione che lo Stato in questione garantisce la reciprocità, il rimborso dell’IVA svizzera è attuato. L’elenco è pertinentemente completato dopo ogni esame e attualizzato alla fine di ogni anno.
Viene rimborsata unicamente l’IVA effettivamente pagata. Le corrispondenti prove di pagamento vanno presentate solo su richiesta.
L‘IVA sulle prestazioni acquisite in Svizzera o in Liechtenstein è rimborsata dallo Stato in cui le prestazioni sono state acquisite. Pertanto, occorre inoltrare in ciascun Paese (Principato del Liechtenstein e Svizzera) una richiesta di rimborso separata presso l'autorità fiscale competente. Dato che l'imposta sull'importazione è riscossa dalle autorità doganali svizzere, i relativi importi sono rimborsati esclusivamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, autorità competente per il rimborso dell'IVA in Svizzera.
L'importo minimo del rimborso dell'IVA ammonta in ciascun Paese a 500 franchi. Per ogni Paese occorre inoltre designare un rappresentante fiscale separato, residente nel Paese d'inoltro della richiesta.
Moduli
1224_01 - Elenco dei Paesi (PDF, 167 kB, 08.11.2023)Procedura di rimborso secondo l’articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA e gli articoli 151–156 OIVA
Pubblicazioni web
Legge e ordinanza
Contatto
Richieste telefoniche
Divisione Diritto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Moduli
1224_01 - Elenco dei Paesi (PDF, 167 kB, 08.11.2023)Procedura di rimborso secondo l’articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA e gli articoli 151–156 OIVA
Pubblicazioni web
Legge e ordinanze
Contatto
Richieste telefoniche
Divisione Diritto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Ultima modifica 16.01.2024
Contatto
Richieste telefoniche
Divisione Diritto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna