- Assoggettamento all’IVA
Chiarimenti sull'assoggettamento e iscrizione/radiazione dall'IVA, imposta sull’acquisto, vendita per corrispondenza
- Rendiconto IVA
Rendiconto IVA, presentazione del rendiconto di correzione e della riconciliazione annuale, nuovo ordine del codice di rendiconto, corsi delle valute estere
- Pagamento dell’IVA
Richiesta di proroga dei termini, scadenze, interesse moratorio e rimuneratorio, provvedimenti d’incasso, indirizzo di fatturazione - Attestazioni IVA
Richiesta dell’attestazione d’impresa e d’iscrizione o della conferma di pagamento
- Moduli IVA
Richiesta di aliquote saldo e forfettarie, conferimento di procure, importo ed esporto, VAT-Refund, diplomazia
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Qui trovate tutte le informazioni sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Svizzera: rendiconto online, moduli, numero IVA, iscrizione e radiazione (cancellazione), proroghe dei termini e basi relative all’assoggettamento all’IVA.
L’IVA è un’imposta generale di consumo riscossa dalla Confederazione sulle imprese, che viene addossata sui consumatori.
- Aliquote IVA
Aliquote IVA svizzere, aliquote saldo e forfettarie - Pubblicazioni in materia di IVA
Pubblicazioni della prassi IVA et communicazioni
- Informazioni specifiche IVA
Pubblicazioni della prassi, VAT refund, Tax free, rimborso dell'IVA estera, traffico aereo - Questioni procedurali IVA
Commercio elettronico, libertà dei mezzi di prova, controllo IVA, consultazione decisioni penali AFC, richieste di informazioni giuridiche
- Cambiamento di indirizzo
Indirizzo della sede, indirizzo di corrispondenza e cambiamento della ragione sociale - Numero IVA (IDI)
Consultazione del numero d’identificazione dell’impresa
Domande e risposte concernenti l’IVA
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sul consumo riscossa dal governo federale.
L'IVA si basa sull'idea che chi consuma qualcosa dà un contributo finanziario allo Stato. Tuttavia, sarebbe troppo complicato se ogni cittadino dovesse rendere conto allo Stato di tutti i loro consumi. L'imposta è quindi applicata alle imprese (produttori, fabbricanti, commercianti, artigiani, fornitori di servizi ecc.), che a loro volta sono tenute a trasferire l'IVA al consumatore includendo l'imposta nel prezzo o specificandola come voce separata nella fattura.
I contribuenti che acquistano una prestazione presso un altro imprenditore per utilizzarla nell’ambito della propria attività imprenditoriale imponibile non dovrebbero essere gravati dell’imposta. Essi possono perciò dedurre l’IVA che pagano all’acquisto (cosiddetta imposta precedente), deducendola nei loro rendiconti per l’AFC.
Questo sistema è chiamato onnifase al netto con deduzione dell’imposta precedente. Soggiacciono all’imposta (oggetto dell’imposta) tutte le prestazioni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, nella misura in cui la legge non prevede eccezioni.
Sì, dal 1° gennaio 2025 vi è l’obbligo di conteggiare l’IVA online. Nell’ePortal, alla voce «Conteggiare l’IVA», sono disponibili due opzioni per il rendiconto online: l’accesso a «Rendiconto IVA pro» mediante account o l’accesso a «Rendiconto IVA easy» senza account.
Soggiacciono all’imposta anche le prestazioni acquistate all’estero: i beni vengono imposti al momento dell’importazione, mentre le prestazioni di servizi e determinate prestazioni in esecuzione di un contratto d’appalto devono essere dichiarate e imposte dall’acquirente/destinatario della prestazione. Per contro, le esportazioni e le prestazioni eseguite all’estero sono esenti dall’imposta; la ragione risiede nel fatto che simili prestazioni sottostanno normalmente a un’IVA estera.
Per determinare se una prestazione di servizi è eseguita sul territorio svizzero (e, di conseguenza, è imponibile sul territorio svizzero) occorre fondarsi sul genere della prestazione secondo le definizioni legali. Il luogo della prestazione è determinato secondo diversi principi, come ad esempio il principio del luogo del destinatario, il principio del luogo del prestatore o il principio del luogo dell’esecuzione dell’attività.
Per ragioni sociali, congiunturali o per altri motivi, determinate prestazioni non soggiacciono all’IVA o sono gravate dell’IVA solo in maniera limitata.
Così, sono integralmente escluse dall’imposta le prestazioni nei settori della sanità, della formazione, della cultura e della locazione o vendita di immobili. Chi esegue simili prestazioni e acquista a tal fine prestazioni a monte non può però dedurre l’imposta precedente su questi acquisti nei confronti dell’AFC, tranne se si dichiara disposto a imporre a titolo volontario le prestazioni escluse dall’imposta (cosiddetta opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta).
Determinate prestazioni di prima necessità sono imponibili all’aliquota ridotta, certe prestazioni del settore alberghiero all’aliquota speciale; in entrambi i casi, il contribuente che effettua simili prestazioni può dedurre l’imposta precedente sulle prestazioni a monte.
In Svizzera, alle prestazioni non escluse dall’imposta o non esenti dall’imposta sono applicabili dal 1° gennaio 2024 le seguenti aliquote (p. es. in caso di esportazione):
Aliquota normale: 8,1 %
Aliquota ridotta: 2,6 %
Aliquota speciale: 3,8 %
L’obbligo di assoggettarsi, e quindi di conteggiare periodicamente le proprie cifre d’affari con l’AFC, è determinato dal volume delle prestazioni non escluse dall’imposta, realizzate annualmente sul territorio svizzero e all'estero. L’impresa deve annunciarsi all’AFC come contribuente IVA se raggiunge effettivamente il limite della cifra d’affari (100 000 franchi) previsto dalla legge o se è già evidente all’inizio dell’attività imprenditoriale che supererà il limite determinante; in tal caso, l’AFC attribuisce all’impresa un numero IVA.
Più soggetti giuridici che sono legati tra loro da una direzione unica (p. es. gruppo di società) possono, a richiesta, essere trattati come un unico contribuente (imposizione di gruppo). Ciò significa che le prestazioni effettuate reciprocamente da tali imprese non sono imponibili.
L’assoggettamento entra in considerazione non solo per le imprese individuali o società, ma anche per i servizi delle collettività pubbliche, per le forme di collaborazione temporanea (p. es. consorzi dell’edilizia) o per le comunità d’acquisto o comunità di spese.
L’IVA costituisce oggi la seconda più importante fonte d’introito della Confederazione. Trovate qui gli attuali indicatori.
Trovate qui di seguito i principali servizi online dell'IVA:
L'obiettivo della revisione parziale è quello di sviluppare ulteriormente l'IVA. Le modifiche riguardano temi quali la digitalizzazione e l'internazionalizzazione, le semplificazioni, le riduzioni d'imposta e la lotta alla frode.
La Legge sull'IVA parzialmente revisionata, l'Ordinanza sull'IVA parzialmente revisionata e diverse altre importanti modifiche sono in vigore dal 1° gennaio 2025.
Ulteriori informazioni e chiarimenti su determinati argomenti sono disponibili qui.
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Ultima modifica 02.05.2025