Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto

L'obiettivo di questa revisione parziale è quello di sviluppare ulteriormente l'imposta sul valore aggiunto. La revisione parziale comprende quattro blocchi tematici, ovvero la digitalizzazione e l’internazionalizzazione, le semplificazioni, le riduzioni fiscali e la lotta contro la frode.

L’essenziale in breve

Il Parlamento ha approvato la revisione parziale della LIVA nel mese di giugno del 2023 (21.019). La revisione parziale comprende quattro blocchi tematici, ovvero la digitalizzazione e l’internazionalizzazione, le semplificazioni, le riduzioni fiscali e la lotta contro la frode.

Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 5 ottobre 2023. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2025.

Oggetto della modifica di legge

Il Parlamento aveva chiesto le seguenti riforme in vari interventi: considerare le piattaforme online di vendita per corrispondenza come fornitori di prestazioni e quindi assoggettarle all’imposta sul valore aggiunto; esentare dall’imposta le agenzie di viaggio estere per i viaggi che organizzano sul territorio svizzero; applicare l’aliquota ridotta ai prodotti destinati all’igiene mestruale; non assoggettare all’IVA i sussidi versati dalle collettività pubbliche se sono orientati all’adempimento di compiti legali fondamentali; introdurre nuove esclusioni dall’imposta per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali e per la prestazione di cure coordinate connesse a cure mediche.

Dal canto suo, nel messaggio il Consiglio federale proponeva le misure indicate di seguito:

permettere alle PMI l’adesione volontaria al rendiconto annuale dell’IVA; concedere all’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC la facoltà di esentare le imprese estere dall’obbligo di designare un rappresentante fiscale in Svizzera se l’adempimento degli obblighi procedurali è garantito in altro modo.

Per contrastare i fallimenti a catena, si introduce la possibilità per l’AFC di esigere che i membri di organi incaricati della gestione degli affari prestino garanzie per le imposte, gli interessi e le spese dovute dalla loro impresa, se diverse imprese che hanno gestito precedentemente hanno dichiarato fallimento su un breve arco di tempo.

Infine, si introduce un assoggettamento all’imposta sull’acquisto per il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi.

Da giugno a ottobre del 2020, il Dipartimento federale delle finanze DFF ha condotto una procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge sull’IVA e dell’ordinanza sull’IVA. Si sono pronunciati 24 Cantoni, cinque partiti e 63 organizzazioni. La maggior parte delle misure proposte è stata accolta pienamente o prevalentemente con favore.

L’IVA si adegua alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione

L’elemento più importante della revisione parziale della legge sull’IVA è l’introduzione dell’imposizione delle piattaforme. Dall’ultima revisione della legge sull’IVA (entrata in vigore nel 2019), le imprese di vendita per corrispondenza che forniscono merci in Svizzera sono assoggettate all’imposta se realizzano in Svizzera una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi tramite «piccoli invii» (ammontare dell’IVA inferiore a 5 franchi). Si è rilevato che gli effetti di questa misura sono però limitati. Questo è in parte dovuto al fatto che molte piccole imprese di vendita per corrispondenza non raggiungono il limite della cifra d’affari determinante. Quale novità, le piattaforme di vendita per corrispondenza dovranno dichiarare e imporre tutte le forniture di merci verso la Svizzera eseguite mediante la loro piattaforma. Per garantire l’applicazione delle nuove norme, l’AFC può ordinare misure amministrative nei confronti delle piattaforme o delle imprese di vendita per corrispondenza che omettono di farsi iscrivere nel registro dei contribuenti o che non adempiono i loro obblighi di dichiarazione e pagamento. Essa può ordinare un divieto di importazione per i beni dell’impresa in questione e, come ultima ratio, la distruzione di tali beni. Inoltre può pubblicare, a tutela dei clienti, il nome delle imprese nei confronti delle quali sono state ordinate tali misure.

Verrà altresì introdotto l’obbligo di informazione per tutte le piattaforme online. In futuro, l’AFC potrà chiedere a queste ultime di essere informata su chi offre servizi attraverso la piattaforma secondo modalità che potrebbero far scattare l’assoggettamento all’IVA. Si tratta principalmente di prestazioni di servizi nel settore dei trasporti (taxi, corrieri) e alberghiero (affitto di alloggi), per le quali le piattaforme non sono considerate fornitori di prestazioni.

L’IVA viene semplificata

Attualmente, l’IVA può essere conteggiata trimestralmente, semestralmente o mensilmente. In futuro, le PMI hanno la possibilità di passare volontariamente al rendiconto annuale e quindi di rendere la procedura di conteggio più efficiente. Il conteggio annuale è legato all’obbligo del pagamento a rate. Gli acconti sono stabiliti dall’AFC, di regola in base al credito fiscale dell’ultimo periodo fiscale.

Se una collettività pubblica designa espressamente come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico.

L’AFC può rinunciare a richiedere alle imprese estere la designazione di un rappresentante fiscale in Svizzera se l’adempimento degli obblighi procedurali è garantito in altro modo.

L’IVA è in parte ridotta o addirittura abrogata

Ai prodotti destinati all’igiene mestruale è ora applicata l’aliquota ridotta.

Non saranno più soggette all’IVA:

  • le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie (le agenzie di viaggio estere non sono dunque più assoggettate all’imposta in Svizzera se organizzano viaggi sul territorio svizzero);
  • la partecipazione attiva a manifestazioni culturali;
  • le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici;
  • la messa a disposizione dell’infrastruttura a medici curanti in ambulatori e cliniche diurne;
  • le prestazioni di assistenza e cura a domicilio fornite dall’organizzazione Spitex privata;
  • la messa a disposizione di personale da parte di tutte le organizzazioni senza scopo lucrativo;
  • l’offerta di gruppi d’investimento e fondazioni d’investimento secondo la LPP e la gestione di gruppi d’investimento.

La lotta contro le frodi è resa più efficace

Per contrastare i fallimenti a catena, la LIVA parzialmente riveduta autorizza ora l’AFC a esigere che i membri degli organi incaricati della gestione degli affari di persone giuridiche prestino garanzie se precedentemente appartenevano all’organo incaricato della gestione degli affari di almeno altre due persone giuridiche delle quali è stato dichiarato il fallimento in un breve arco di tempo.

Il trasferimento di diritti di emissione è suscettibile di frodi in ambito di IVA. Per questa ragione, il trasferimento di diritti di emissione, i certificati e gli attestati di riduzione delle emissioni, le garanzie di origine dell’elettricità e di diritti nonché gli attestati e i certificati analoghi soggiacciono ora all’imposta sull’acquisto, anche quando l’acquisto è eseguito da un’impresa con sede in Svizzera.

Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Eccetto l’imposizione delle piattaforme, tutte le misure proposte hanno ripercussioni esigue sulle entrate fiscali. La riforma produce maggiori entrate annue, stimate approssimativamente ad alcune decine di milioni di franchi. Questa stima non prende tuttavia in considerazione la diminuzione delle entrate risultante dalla modifica concernente i sussidi, poiché non quantificabile.

Mandati del Parlamento affrontati dalla riforma

Le seguenti mozioni approvate dal Parlamento sono attuate con la revisione parziale della legge sull’IVA:
  • Assoggettare all’IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall’estero verso la Svizzera (mozione Vonlanthen 18.3540).
  • Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati (mozione CET-S 16.3431).
  • Riduzione dell’aliquota IVA per i prodotti destinati all’igiene intima femminile (mozione Maire 18.4205).
  • Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive (mozione Page 17.3657).
  • Basta ostacoli fiscali alle cure coordinate dai medici di famiglia («Managed Care-Leistungen»; mozione Humbel 19.3892).

Stato dei lavori relativi all’attuazione della revisione parziale

Nella seduta del 25 ottobre 2023 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA). La pubblicazione della revisione parziale della legge sull’IVA è prevista per l’inizio del 2025.


Dossier DFF


Legge sull’IVA con le modifiche dal 2025


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Ultima modifica 24.01.2024

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