Gruppi d’imposizione IVA Canone radio-tv

Le imprese che sono legate tra loro dalla direzione unica possono riunirsi per la dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto in un gruppo d’imposizione IVA (art. 13 LIVA).

Tutte le imprese di un tale gruppo d’imposizione IVA sono considerate da parte dell’imposta sul valore aggiunto come un unico soggetto fiscale ed è unicamente questo soggetto fiscale che soggiacerà all’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo per le imprese (art. 70 cpv. 2 LRTV). In caso di applicazione dell’imposizione di gruppo, sarà determinante la cifra d’affari complessiva del gruppo d’imposizione IVA per la designazione della categoria tariffaria del canone radiotelevisivo delle imprese (art. 70 cpv. 3 LRTV). Le singole imprese membri del gruppo d’imposizione IVA non soggiacciono al canone radiotelevisivo delle imprese. Le domande di costituzione di un gruppo d’imposizione IVA devono essere presentate sino al 31 maggio. La condizione è che nessun membro abbia inoltrato il rendiconto IVA.

 
 

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Ultima modifica 03.01.2024

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