I servizi autonomi di una stessa collettività pubblica possono riunirsi in un unico soggetto fiscale anche nell’ambito del canone radiotelevisivo per le imprese.
È possibile creare più riunioni oppure riunire tutti i servizi autonomi di una stessa collettività pubblica in un unico soggetto fiscale (art. 12 cpv. 2 LIVA). Solo la riunione è soggetta al canone (art. 70 cpv. 2 LRTV) e non i servizi autonomi che ne fanno parte.
La categoria tariffaria per il canone è determinata cumulando le cifre d’affari di tutti i membri della riunione (art. 70 cpv. 3 LRTV). La domanda di riunione deve essere presentata entro la fine del mese di febbraio.
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