Questa pagina si rivolge a persone fisiche e giuridiche che sono interessate da procedimenti di assistenza amministrativa secondo una convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Exchange of information on request (EOIR)
A. In generale
Nel 2009 il G20 ha incaricato il Forum globale di attuare rapidamente lo standard internazionale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Contestualmente, la Svizzera ha ritirato la propria riserva sull’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e, come deciso dal Consiglio federale, ha adottato il relativo standard. Ha quindi negoziato diverse nuove Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) o modificato quelle esistenti integrandovi una clausola di assistenza amministrativa conforme allo standard dell’OCSE.
A livello internazionale
Nel caso in cui la Svizzera e un altro Stato abbiano concluso una CDI, è tale convenzione a disciplinare l’assistenza amministrativa e a definire le condizioni dello scambio di informazioni. Di fatto, l’assistenza amministrativa prestata dalla Svizzera è regolamentata principalmente mediante le CDI.
Gli Stati che non hanno concluso una CDI tra loro hanno provveduto a siglare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreements; TIEA), che contempla unicamente lo scambio di informazioni fiscali su domanda.
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC) costituisce lo strumento multilaterale più completo in questo ambito e prevede diverse forme di cooperazione volte a contrastare l’evasione e la frode fiscale.
Infine l’assistenza amministrativa si fonda anche su strumenti appartenenti al cosiddetto «soft law», che nel caso specifico comprende i commentari e le disposizioni non vincolanti, i quali costituiscono nel loro insieme degli standard internazionali (art. 26 del Modello dell’OCSE).
A livello nazionale
In Svizzera gli strumenti principali che regolano la procedura di assistenza amministrativa sono la legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1) e la relativa ordinanza (OAAF; RS 651.11). In aggiunta, sempre che la LAAF non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Conformemente all’articolo 1 capoverso 1 LAAF, tale legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda secondo le CDI e secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.
Gli articoli delle Convenzioni internazionali che disciplinano l’assistenza amministrativa e sono conformi allo standard internazionale stabiliscono a partire da quale anno fiscale l’assistenza amministrativa è applicabile, in generale a partire dal 1° gennaio dell’anno fiscale successivo all’entrata in vigore del protocollo di modifica della relativa Convenzione.
Il diritto di essere sentiti, sancito dall’articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale, deve essere rispettato in tutte le procedure di assistenza amministrativa prima che le informazioni vengano trasmesse alle autorità estere. In via eccezionale, se le condizioni previste all’articolo 21a LAAF sono soddisfatte, le persone interessate vengono messe al corrente della domanda soltanto dopo la trasmissione delle informazioni alle autorità estere (v. anche la domanda 5 nella parte B qui di seguito).
Inoltre l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) informa anche le altre persone legittimate a ricorrere che non rientrano formalmente nella domanda di assistenza amministrativa (art. 14 cpv. 2 LAAF). La notifica non deve essere messa in atto in maniera tale da impedire o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.
B. Approfondimento
La procedura ha inizio con la presentazione di una domanda da parte dell’autorità competente estera all’AFC, che si occupa poi di verificare se le condizioni di entrata nel merito della domanda sono soddisfatte.
Le autorità estere possono richiedere diverse informazioni al fine di chiarire la situazione fiscale dei loro contribuenti e adempiere lo scopo della domanda.
Si tratta nello specifico di informazioni bancarie (ad es. estratti conto e documenti relativi all’apertura dei conti), informazioni relative a società svizzere (ad es. dichiarazioni delle imposte, bilanci e conti economici, in particolare se occorre verificare i prezzi di trasferimento) e informazioni personali (ad es. dichiarazioni delle imposte e indirizzi, nel caso di accertamenti relativi alla residenza fiscale).
La raccolta delle informazioni si fonda su una decisione di consegna delle informazioni notificata al detentore delle stesse (art. 9–12 LAAF: banche, società, amministrazioni fiscali cantonali ecc.) che è immediatamente esecutiva. Il detentore delle informazioni ha l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste all’AFC sotto comminatoria di una multa.
Se la persona interessata o legittimata a ricorrere è domiciliata in Svizzera, l’AFC la informa direttamente in merito agli elementi essenziali della domanda (art. 14 cpv. 1 LAAF). Se risiede all’estero, l’AFC chiede al detentore delle informazioni di procedere alla notifica di tale persona (art. 14 cpv. 3 LAAF). Qualora ciò non fosse possibile, l’AFC informa direttamente la persona residente all’estero se è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato o se l’autorità competente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere (art. 14 cpv. 4 LAAF). Infine, nel caso in cui non fosse possibile contattare la persona interessata o legittimata a ricorrere, l’AFC la informa della domanda mediante pubblicazione nel Foglio federale (art. 14 cpv. 5 LAAF).
In via eccezionale, conformemente all’articolo 21a LAAF, l’AFC può informare della domanda le persone legittimate a ricorrere soltanto dopo la trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente. A tal fine, l’autorità richiedente deve rendere verosimile che l’informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito della sua inchiesta.
L’AFC emana una decisione finale nella quale figurano le informazioni che intende trasmettere all’autorità richiedente (art. 19 LAAF). Questa decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF). In materia di diritto pubblico, è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale federale contro una decisione del TAF, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale.
Se le persone interessate acconsentono a trasmettere le informazioni, firmano una dichiarazione di consenso (art. 16 LAAF). Una volta ottenuta la dichiarazione di consenso da parte di tutte le persone interessate o legittimate a ricorrere, l’AFC trasmette le informazioni all’autorità competente senza emettere una decisione finale, terminando cosi la procedura.
Se l’AFC entra nel merito della domanda, una volta conclusa la procedura di notifica (crescita in giudicato della decisione finale o dichiarazione di consenso alla procedura semplificata), l’AFC trasmette le informazioni richieste. Nel quadro della trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente, l’AFC richiama quest’ultima, in particolare, sull’obbligo di rispettare i principi di specialità e di confidenzialità.
In caso contrario, se l’AFC non entra nel merito della domanda, non trasmetterà alcuna informazione allo Stato richiedente, ma lo informerà di questa decisione e gli comunicherà la chiusura della procedura.
Come gli altri Paesi, anche la Svizzera può richiedere informazioni alle autorità estere (art. 22 LAAF). In questo caso, le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale alla Divisione per lo scambio d'informazioni in materia fiscale (SEI, in seno all’AFC). Quest’ultima esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della Convenzione applicabile. Se le condizioni sono soddisfatte, la SEI inoltra la domanda alla competente autorità estera e segue la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione. Il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale non è ammesso.
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Ultima modifica 30.01.2025