L'uso della firma elettronica richiede alcuni accorgimenti. Maggiori informazioni qui.
Firme elettroniche
L’utilizzo della firma elettronica, nella trasmissione e nella conservazione di giustificativi in forma non cartacea, si rifà all’articolo 122 dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) e all’articolo 957a del Codice delle obbligazioni (CO).
La legge federale del 18 marzo 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (legge sulla firma elettronica, FiEle) disciplina la firma elettronica. Una firma qualificata fondata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto è equiparata alla firma autografa (art. 14 cpv. 2bis CO). L’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC non vede pertanto la necessità di richiedere obbligatoriamente firme elettroniche qualificate (art. 2 lett. e FiEle), almeno per quanto riguarda l’ambito IVA. Non è necessario addurre un giustificativo con la firma elettronica qualificata di una persona fisica.
Per attestare la provenienza (autenticità) e l’inalterabilità (integrità) di un giustificativo bastano la firma elettronica regolamentata e il sigillo elettronico regolamentato di cui all’articolo 2 lettere c e d FiEle.
Verifica della firma elettronica
Come si verifica la firma elettronica?
La verifica sistematica e automatizzata della firma offre notevoli vantaggi ed è pertanto raccomandata. Nei casi in cui invece si applica una procedura non automatizzata, si deve verificare la firma solo se necessario e successivamente confermarne l’avvenuta verifica.
Come si deve determinare la dimensione del campione?
È importante che gli errori sistematici non vengano ignorati, ma a questo proposito non è necessario verificare molti casi analoghi. Per la determinazione delle dimensioni del campione è consigliabile considerare i seguenti elementi:
- tipo di relazione con i fornitori;
- tipo di trasmissione;
- validità e ammissibilità del certificato utilizzato.
La verifica della firma è solo una fase di un processo più ampio. Contribuiscono infatti alla significatività del campione anche le verifiche svolte in momenti successivi alla trasmissione, ossia l’archiviazione, il trasferimento su un altro supporto dati e la verifica periodica della leggibilità dello stesso, fino alla scadenza della durata di conservazione.
Ai fini della tracciabilità si consiglia di documentare i criteri in base ai quali è stata definita la dimensione del campione.
Formati dei file
È consigliato l’utilizzo di file dai contenuti strutturati e analizzabili automaticamente, poiché ciò consente al destinatario di elaborarli in modo più veloce ed efficiente.
È ammesso l’impiego di altri formati se:
- l’analisi è possibile a partire dalla contabilità finanziaria;
- i file non presentano contenuti dinamici.
Fatturazione transfrontaliera
Il principio di territorialità impone che le basi legali non siano applicate a territori al di fuori di quelli definiti in maniera esaustiva negli articoli 3 lettera a e 4 LIVA1. Di conseguenza, in caso di operazioni transfrontaliere (dall’estero alla Svizzera) le disposizioni degli articoli 26 e 27 LIVA non sono applicabili.
Principi in caso di fatturazione elettronica
Le fatture di prestatori esteri non sono legate a particolari esigenze di forma2. Il destinatario della prestazione in territorio svizzero deve chiedere unicamente al prestatore estero di emettere una fattura contenente una descrizione sufficiente della prestazione.
Nella fatturazione transfrontaliera la firma elettronica assume, ad esempio in caso di importazione o esportazione di beni, un’importanza limitata. Ciononostante il destinatario della prestazione in territorio svizzero è interessato a che il contratto o la fattura del prestatore estero contenga una descrizione sufficiente della prestazione.
Non pongono problemi le fatture elettroniche estere che adempiono i presupposti per le fatture elettroniche nel Paese d’origine, se le relative disposizioni equivalgono a quelle della legislazione svizzera.
Il prestatore può trasmettere i dati firmati elettronicamente anche se mancano disposizioni equivalenti a quelle della legislazione svizzera oppure se sono ammessi altri mezzi a garanzia dell’inalterabilità (integrità) e dell’origine (autenticità). Anche in questi casi il destinatario della prestazione non è obbligato a esaminare la qualità della firma.
Se manca la firma digitale e se non è possibile comprovare l’inalterabilità (integrità) e l’origine (autenticità), se non esiste una decisione d’imposizione dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) o un accordo contrattuale, oppure se sussistono dubbi, si applica il principio del libero apprezzamento delle prove di cui all’articolo 81 capoverso 3 LIVA.
Deduzione dell’imposta precedente
Ammesso l’adempimento delle condizioni previste nell’articolo 28 LIVA, vale quanto segue:
In caso di importazione di beni
È deducibile quale imposta precedente l’importo dell’imposta pagata all’AFD in base alla decisione d’imposizione IVA.
In caso di acquisto di prestazioni
È deducibile quale imposta precedente l’importo dell’imposta sull’acquisto dichiarata dall’impresa sulle prestazioni acquistate da imprese con sede all’estero.
1 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA; LIVA; RS 641.20)
2 Art. 26 LIVA.
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Ultima modifica 15.01.2024
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