Informazioni in sintesi sul commercio elettronico dell’IVA in Svizzera.
Domande & risposte sul commercio elettronico dell’IVA
Per i dati trasmessi e conservati e rilevanti ai fini della deduzione dell’imposta precedente, della determinazione o della riscossione dell’imposta, deve essere fornita la prova della provenienza e dell’inalterabilità, indipendentemente dal fatto che siano disponibili in forma cartacea o elettronica. Provenienza e inalterabilità possono dirsi comprovate solo se vengono rispettati i principi della tenuta regolare dei conti conformemente agli articoli 957 segg. CO. La fattura cartacea, la fattura cartacea scansionata e la fattura elettronica sono equiparate, poiché i principi della tenuta regolare dei conti si applicano a tutti i tipi di giustificativi contabili.
I libri e i documenti contabili possono essere conservati su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, sempreché sia garantita la concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono e possano essere resi leggibili in ogni momento (art. 958f CO).
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Ultima modifica 05.09.2018
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