Avete acquistato beni in negozio che desiderate esportare dalla Svizzera? Qui di seguito trovate ulteriori informazioni inerenti alle esportazioni nel traffico turistico.
Le seguenti spiegazioni si basano sull’ordinanza del DFF del 24 marzo 2011 concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico (RS 641.202.2; di seguito: ordinanza del DFF). Salvo indicazione contraria, i rinvii agli articoli riguardano quest’ordinanza.
Le vendite nell’ambito del traffico turistico a persone domiciliate all’estero sono considerate forniture sul territorio svizzero e sono pertanto imponibili.
Le vendite nell’ambito del traffico turistico sono esenti dall’imposta soltanto se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:
- il prezzo di vendita dei beni ammonta ad almeno 300 franchi (incl. IVA). Nel documento d’esportazione viene tuttavia riportato il prezzo di vendita senza IVA;
- l’acquirente (destinatario) non è domiciliato in territorio svizzero (art. 3 lett. a LIVA). È invece irrilevante che sia straniero o svizzero;
- i beni sono destinati al consumo privato dell’acquirente o a scopi di regalo;
- i beni sono trasferiti in territorio doganale estero entro un termine di 90 giorni ed è applicabile alle merci acquistate dal 1° agosto 2020;
- l’esportazione è comprovata con un documento d’esportazione attestato (art. 3–5) o con un documento d’esportazione non attestato unito a un’imposizione all’importazione di un’autorità doganale estera (art. 6);
- il documento d’esportazione è emesso a nome dell’acquirente e contiene soltanto i beni fornitigli; non sono ammesse dichiarazioni collettive di beni per differenti acquirenti.
Il fornitore (venditore) deve imporre la sua fornitura se una o più delle precitate condizioni non sono adempite.
L’AFC ha elaborato il seguente modulo-tipo di documento d’esportazione, scaricabile dal suo sito internet.
- l’indicazione o il titolo «documento d’esportazione nel traffico turistico»;
- il nome e il luogo del fornitore come appare nelle transazioni commerciali, nonché il suo numero IVA;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- il numero di un documento d’identità dell’acquirente e il tipo di documento;
- la data della fornitura dei beni;
- la descrizione esatta e il prezzo di vendita (senza IVA) dei beni;
- il campo per le firme del fornitore e dell’acquirente;
- la menzione concernente l’esattezza delle indicazioni e la conoscenza delle condizioni richieste per l’esenzione fiscale. L’AFC raccomanda il testo seguente: «i firmatari confermano l’esattezza delle indicazioni e dichiarano di conoscere le condizioni richieste per l’esenzione fiscale»;
- il campo per l’attestazione ufficiale.
Al momento dell’uscita dal territorio svizzero attraverso un ufficio doganale svizzero presidiato, l’acquirente deve presentare spontaneamente i beni e il documento d’esportazione. L’ufficio doganale attesta l’esportazione sul documento d’esportazione e consegna il documento all’acquirente. L’acquirente è responsabile della consegna del documento attestato al fornitore.
Spetta al fornitore o al suo acquirente intraprendere i passi necessari per ottenere l’attestato del documento d’esportazione. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) non è tenuto ad avvertire le persone che escono dal territorio svizzero in merito all’attestazione dell’esportazione richiesta dal fornitore per l’esenzione fiscale.
Se in occasione dell’uscita dal territorio svizzero non è presente personale doganale, l’attestazione dell’esportazione può essere rilasciata unicamente da un servizio riconosciuto all’estero. I documenti d’esportazione depositati nella cassetta delle dichiarazioni di un ufficio doganale svizzero vengono inviati al fornitore senza attestazione. In questo modo, non è possibile comprovare l’esportazione.
Se l’esportazione non è attestata dall’UDSC al momento dell’uscita dal territorio svizzero, l’acquirente dispone delle seguenti possibilità per comprovare l’esportazione:
- un servizio riconosciuto all’estero (v. seguente paragrafo) attesta sul documento d’esportazione che i beni si trovano all’estero e l’acquirente notifica in seguito il documento al fornitore;
- l’acquirente notifica al fornitore, unitamente al documento d’esportazione non attestato, l’originale o una copia dell’imposizione all’importazione di un’autorità doganale estera.
Sono considerati servizi riconosciuti all’estero:
- un’autorità doganale estera;
- un’ambasciata o un consolato svizzero nello Stato di domicilio dell’acquirente.
Si accettano soltanto imposizioni all’importazione presentate in una lingua nazionale svizzera o in inglese. Se l’attestazione è redatta in un’altra lingua, occorre allegare una traduzione autenticata in una di queste lingue.
Per facilitare la comprensione, nelle spiegazioni seguenti la nozione di «gruppi di turisti che partecipano a viaggi di gruppo guidati in provenienza dall’estero» è sostituita da «gruppi di turisti».
Per i gruppi di turisti, il fornitore può applicare le precitate disposizioni o beneficiare della regolamentazione speciale prevista per i gruppi di turisti (art. 7). La regolamentazione speciale permette al fornitore di vendere i beni ai partecipanti a viaggi di gruppo guidati in territorio svizzero direttamente senza IVA. In tal caso, non sono richieste né l’uscita dal territorio svizzero attraverso un ufficio doganale svizzero presidiato, né l’attestazione successiva da parte di un servizio riconosciuto all’estero. Sono fatte salve verifiche nell’ambito dell’usuale attività di controllo dell’autorità doganale nel traffico delle persone e delle merci.
Il modulo di richiesta per l’applicazione della regolamentazione speciale (modulo n. 1238) fissa le condizioni richieste ai fornitori per potere vendere senza IVA i beni ai membri di gruppi di turisti. Se l’AFC ha dato il suo accordo, il fornitore può applicare la regolamentazione speciale.
Un gruppo di turisti è composto di partecipanti a un viaggio che hanno acquistato detto viaggio presso un promotore di viaggi che esercita la sua attività commerciale nel settore turistico. È formato da almeno due persone ed è accompagnato da una guida dal momento in cui il gruppo entra insieme sul territorio svizzero fino al momento in cui lo lascia insieme a destinazione dell’estero. La guida esercita anch’essa la sua attività commerciale nel settore turistico.
Esempi di casi in cui non si è in presenza di gruppi di turisti:
- Una famiglia giapponese di 6 persone fa un viaggio in Svizzera. Una delle figlie conosce il Paese poiché vi ha soggiornato durante i suoi studi e fa le veci di guida. Sono noti sia il programma del viaggio e l’itinerario, sia le date di entrata e di uscita dal territorio svizzero. Tuttavia, non si tratta di un viaggio organizzato da un promotore di viaggi che esercita la sua attività commerciale nel settore turistico e la figlia non esercita la sua attività commerciale come guida turistica.
- La Virtus Domodossola (IT) partecipa a un torneo organizzato a Coira. Dopo il torneo, la squadra trascorre ancora una giornata in Bregaglia. L’allenatore ha organizzato il viaggio e fa le veci di guida per la squadra in occasione dell’escursione in valle.
- Per il 50° anniversario, la Gessatori Riuniti SpA di Belluno (IT) organizza per tutto il personale un viaggio di tre giorni attraverso il Ticino. Un’impiegata fa le veci di guida.
Esempi di casi in cui si è effettivamente in presenza di gruppi di turisti:
- L’Eishockeyclub Nashörner Eisenach (DE) prenota presso un promotore di viaggio avente sede a Vigevano (IT) un viaggio organizzato di cinque giorni attraverso la Lombardia e la Svizzera. In occasione di questo viaggio sono organizzati due incontri amichevoli: uno a Milano (IT) e uno ad Ambrì. La guida è l’agente vicario del promotore del viaggio.
- Per festeggiare il suo 50° anniversario, la Gessatori Riuniti SpA di Belluno (IT) prenota presso un promotore di viaggi avente sede a Lugano un viaggio di tre giorni attraverso il Ticino per tutto il personale. La guida è l’agente vicario del promotore del viaggio.
In una dichiarazione all’attenzione del fornitore, il promotore del viaggio o la guida in quanto agente vicario del promotore del viaggio attesta con la sua firma che
- nessuno dei partecipanti al viaggio è domiciliato in territorio svizzero;
- tutti i partecipanti al viaggio sono entrati insieme in territorio svizzero e lo lasceranno insieme al più tardi 90 giorni dopo la consegna dei beni acquistati presso il fornitore.
La guida non deve necessariamente essere presente al momento dell’entrata e dell’uscita dal territorio svizzero. La guida potrebbe difatti accogliere il gruppo di turisti in territorio svizzero anche immediatamente dopo la sua entrata e congedarsi dal gruppo prima della sua uscita (ad es. all’aeroporto).
Nei negozi, i membri del gruppo non devono necessariamente fare i loro acquisti insieme. È in effetti possibile che un programma differente sia proposto ai partecipanti al viaggio di gruppo e che il gruppo si suddivida. È irrilevante che ciò sia pianificato al momento della prenotazione del viaggio o frutto di una decisione a breve termine. Tuttavia, anche in questi casi, il fornitore deve poter essere in grado di determinare quali membri di quale gruppo di turisti hanno fatto i loro acquisti nel suo negozio e ciò deve anche risultare dalla lista dei partecipanti al viaggio.
Esempio
Una comitiva di turisti inizia il suo viaggio comune all’aeroporto di Lugano. Sia la guida, sia i partecipanti al viaggio sono arrivati con i propri mezzi al punto d’incontro all’aeroporto di Lugano. Non avendo organizzato l’entrata e l’uscita insieme dal territorio svizzero, il promotore del viaggio e la guida non sono in grado di attestare che tutti i partecipanti al viaggio sono entrati insieme in territorio svizzero, neppure nell’eventualità in cui i membri della comitiva abbiano preso lo stesso volo. Se una dichiarazione è priva dell’attestazione del promotore del viaggio o della guida che conferma che tutti i partecipanti al viaggio sono entrati insieme in territorio svizzero e lo lasceranno insieme, la comitiva in questione non è considerata un gruppo di turisti ai sensi dell’ordinanza del DFF.
Il fornitore deve disporre dei documenti e delle indicazioni seguenti:
- la lista dei partecipanti al viaggio, contenente cognome, nome e numero del documento d’identità ufficiale;
- le date di inizio e fine viaggio;
- il momento dell’entrata e dell’uscita dal territorio svizzero;
- il programma del viaggio;
- l’itinerario;
- la dichiarazione firmata dal promotore del viaggio o dalla guida turistica, entrambi attivi commercialmente nel settore turistico;
- la prova che il viaggio è stato venduto da un promotore di viaggi che esercita la sua attività commerciale nel settore turistico (ad es. documentabile su carta commerciale o con documenti elettronici del promotore del viaggio o della guida);
- un documento d’esportazione per ogni acquirente contenente le indicazioni enumerate nell’articolo 3, unito a una copia di un documento d’identità ufficiale dell’acquirente.
Il fornitore deve riunire i documenti (e le indicazioni) menzionati in un fascicolo per ogni gruppo di turisti e presentarli su richiesta dell’AFC (ad es. in occasione di un controllo IVA).
L’esenzione fiscale può essere fatta valere unicamente dal fornitore. L’acquirente non può chiedere il rimborso dell’IVA svizzera né all’AFC né all’UDSC. Per giudicare eventuali controversie in materia di rimborso non sono competenti l’AFC o l’UDSC, bensì i tribunali civili (art. 6 cpv. 2 LIVA).
Ai fini dell’IVA, il fornitore che fattura a titolo cautelativo l’IVA ad acquirenti domiciliati all’estero, rimborsandola loro soltanto dopo la ricezione del documento d’esportazione attestato o del documento d’esportazione non attestato unito all’imposizione all’importazione di un’autorità doganale estera, non deve emettere una nota di credito in favore dell’acquirente.
Servizi
Link
Contatto
Richieste telefoniche
Divisione Riscossione
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Riscossione
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Ultima modifica 01.10.2024
Contatto
Richieste telefoniche
Divisione Riscossione
Amm. federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Riscossione
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna