Questo elenco mostra le leggi e le ordinanze federali sull'imposta federale diretta, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta alla fonte e le imposte di bollo che entreranno in vigore nel 2024.
Modifica |
Entrata in vigore |
Breve descrizione del contenuto |
Atto e comunicato stampa |
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Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale |
Entrata in vigore graduale 1.1.2024, titolo prima dell’articolo 104, articoli 104a, 104b e 124 capoversi 1–3 LIFD, articoli 38b e 71 capoverso 3 LAID, articolo 35a LIP e articolo 30a LTEO |
La legge prevede diverse modifiche: 1. i Cantoni sono obbligati a prevedere una procedura elettronica oltre alla forma scritta; 2. per le imposte di responsabilità della Confederazione, il Consiglio federale può obbligare le imprese ad applicare esclusivamente la procedura elettronica; 3. per le notifiche concernenti le prestazioni d’assicurazione deve essere indicato il numero AVS. |
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Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
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1.1.2024 |
Il 25 settembre 2022 gli elettori svizzeri si sono espressi sulla riforma riguardante la stabilizzazione dell’AVS. Questa riforma si componeva in due progetti di legge. Il secondo progetto riguardava l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. L’aumento dell’imposta sul valore aggiunto richiede un’ordinanza del Consiglio federale affinché possano essere adeguate le aliquote nella legge sull’IVA. |
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Modifica dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (procedure elettroniche) |
1.1.2024 |
La modifica dell’ordinanza sull’IVA stabilisce da quale momento determinati processi saranno disponibili solo per via elettronica. |
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Decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale)
Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM)
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1.1.2024 |
Con l’introduzione dell’imposta integrativa a livello nazionale, il Consiglio federale applica regole concernenti l’imposizione minima OCSE/G20 dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Si evita così che la base imponibile defluisca verso altri Paesi. Il Consiglio federale deciderà in un secondo tempo in merito all’introduzione di altri elementi del quadro normativo dell’OCSE/G20.
L’ordinanza attua in parte l’imposizione minima sulla base della modifica costituzionale decisa dal Parlamento. Le prescrizioni modello dell’OCSE/G20 vengono dichiarate applicabili per mezzo di un rimando, viene precisata la ripartizione della quota cantonale sull’imposta integrativa e vengono definite le disposizioni procedurali. |
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Legge sugli investimenti collettivi. «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF)
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1.03.2024
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Il «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF) è una nuova categoria di fondi non assoggettata alla vigilanza della FINMA. Esso costituisce per gli investitori qualificati un’alternativa svizzera ai prodotti esteri di analoga tipologia e contribuisce a promuovere l’attrattiva e la capacità innovativa della piazza svizzera dei fondi di investimento. Nel diritto fiscale si chiarisce che un L-QIF con possesso fondiario diretto è trattato alla stregua di un fondo immobiliare con possesso fondiario diretto. I clienti privati che possono essere considerati investitori qualificati e le strutture d’investimento private create per tali clienti sono esclusi dalla cerchia degli investitori di un L-QIF con possesso fondiario diretto. Questo per evitare una possibile perdita di entrate supplementari nell’ambito delle imposte dirette. Le Camere federali hanno approvato il progetto di legge nelle votazioni finali del 17 dicembre 2021. |
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Politica fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Ultima modifica 02.02.2024