Leggi federali e ordinanze con entrata in vigore nel 2023

Questo elenco mostra le leggi e le ordinanze federali sull'imposta federale diretta, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta alla fonte e le imposte di bollo che entreranno in vigore nel 2023.

Modifica

Entrata in vigore

Breve descrizione del contenuto

Atto e comunicato stampa

Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

20.051

Entrata in vigore graduale*:

1. il 1° gennaio 2022, fatti salvi i numeri 2‒4;

2. articolo 38 capoverso 5 LIP: il 1° settembre 2022;

3. articolo 38 capoverso 4 LIP: il 1° febbraio 2023;

4. titolo prima dell’articolo 104, articoli 104a, 104b e 124 capoversi 1‒3 LIFD, articoli 38b e 71 capoverso 3 LAID, articolo 35a LIP e articolo 30a LTEO: il 1° gennaio 2024.

La legge prevede diverse modifiche:

1. I Cantoni sono obbligati a prevedere una procedura elettronica oltre alla forma scritta.

2. Per le imposte di responsabilità della Confederazione, il Consiglio federale può obbligare le imprese ad applicare esclusivamente la procedura elettronica.

3. Per le notifiche concernenti le prestazioni d’assicurazione deve essere indicato il numero AVS.

Legge

Messaggio

Comunicato stampa

 

Modifica della legge federale sull’imposta federale diretta

20.455

1.1.2023

Con l’attuazione dell’iniziativa parlamentare Markwalder 20.455 il Parlamento ha adeguato l’articolo 33 capoverso 3 LIFD in modo che le spese comprovate per la cura dei figli da parte di terzi possano essere dedotte dai proventi fino a un massimo di 25 000 franchi all’anno per ogni figlio (invece dell’importo massimo attuale di 10 100 franchi).

Legge

Rapporto della Commissione

Comunicato stampa

Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima)

16.077

 

1.1.2023

Con la revisione del diritto della società anonima il Parlamento ha approvato modifiche della LIFD, della LAID, della LTB e della LIP per quanto riguarda il margine di variazione del capitale nonché il trattamento fiscale del bilancio e del conto economico in valuta estera.

Legge

(Correzione)

Messaggio

Comunicato stampa

Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto

17.448

1.1.2023

 

Il Parlamento ha aumentato da 150 000 a 250 000 franchi il limite determinante della cifra d’affari al di sotto del quale le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica non sono assoggettate all’IVA. In questo modo è stata attuata l’iniziativa parlamentare 17.448 Feller «Aumento del limite della cifra d’affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall’IVA».

Legge

Rapporto della commissione

Comunicato stampa

Ordinanza sulla procedura di
notifica all’interno di un gruppo nell’ambito dell’imposta
preventiva

 

1.1.2023

La procedura di notifica per i redditi di partecipazioni all’interno di un gruppo sarà semplificata. La quota di partecipazione necessaria va abbassata, mentre la durata dell’autorizzazione va prolungata. La procedura di notifica per i redditi di partecipazioni all’interno di un gruppo verrà ora applicata a partire da una quota di partecipazione del 10 per cento e l’autorizzazione richiesta nel contesto internazionale sarà valida per cinque anni anziché per tre anni.

Ordinanza

Spiegazioni

Comunicato stampa

Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr) 01.01.2023 Per compensare gli effetti della progressione a freddo, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) adegua le tariffe e le deduzioni in ambito di imposta federale diretta a partire dall’anno fiscale 2023. Con questo adeguamento i contribuenti non dovranno sopportare un onere fiscale maggiore a causa del rincaro, qualora il loro potere d’acquisto rimanesse invariato.

Ordinanza sulla progressione a freddo

Ordinanza sulle spese professionali

Ordinanza sull’imposta alla fonte

Spiegazioni

Comunicato stampa

Legge sugli investimenti collettivi. Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)

20.062

 

 

Non prima del secondo semestre 2023

 

Il Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) è una nuova categoria di fondi non assoggettata alla vigilanza della FINMA. Esso costituisce per gli investitori qualificati un’alternativa svizzera ai prodotti esteri di analoga tipologia e contribuisce a promuovere l’attrattiva e la capacità innovativa della piazza svizzera dei fondi di investimento. Nel diritto fiscale si chiarisce che un L-QIF con possesso fondiario diretto è trattato alla stregua di un fondo immobiliare con possesso fondiario diretto. I clienti privati che possono essere considerati investitori qualificati e le strutture d’investimento private create per tali clienti sono esclusi dalla cerchia degli investitori di un L-QIF con possesso fondiario diretto. Questo per evitare una possibile perdita di entrate supplementari nell’ambito delle imposte dirette. Le Camere federali hanno approvato il progetto di legge nelle votazioni finali del 17 dicembre 2021.

Legge

Messaggio

Comunicato stampa

* Poiché ai Cantoni è generalmente concesso un termine di circa due anni per la trasposizione nel diritto cantonale, l’atto normativo potrebbe entrare in vigore più tardi.

Contatto

Ultima modifica 13.11.2023

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