Questo elenco mostra le modifiche non ancora conclusi di leggi e ordinanze concernenti l’imposta federale diretta, l'IVA, l'imposta preventiva e le tasse di bollo (2026-2028).
Modifica |
Entrata in vigore |
Breve descrizione del contenuto |
Atto e comunicato stampa |
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Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie |
Non prima dell’1.1.2026 |
La Costituzione federale deve essere modificata. In caso di abrogazione dell’imposizione del valore locativo, i Cantoni dovranno poter prelevare un’imposta reale sulle abitazioni secondarie destinate prevalentemente a uso proprio. |
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Legge federale concernente il passaggio a un nuovo sistema di imposizione della proprietà abitativa |
Non prima dell’1.1.2026* e soltanto assieme al decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie |
Il 20.12.2024 il Parlamento ha deciso di abolire il valore locativo e la deduzione delle spese di manutenzione di immobili, anche per le abitazioni secondarie. Per quanto riguarda la deduzione generale degli interessi maturati su debiti, le Camere federali hanno convenuto una limitazione: la possibilità di deduzione deve essere ammessa soltanto per gli immobili locati o affittati (cosiddetto metodo proporzionale restrittivo). |
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Legge federale concernente l’estensione della compensazione delle perdite |
Non prima dell’1.1.2026* |
Attuazione della mozione 21.3001 Possibilità di estendere la compensazione delle perdite fino a dieci anni, depositata dalla CET-N. Per le perdite subite a partire dal 2020 verrà concessa una proroga da sette a dieci anni per compensare tali perdite. |
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Approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn) |
Verosimilmente l’1.1.2026 |
Nell’ottobre 2022 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato la prima versione aggiornata dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e il nuovo quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. Ai fini dell’attuazione degli standard globali per lo scambio automatico di informazioni nel diritto svizzero, è necessario ratificare le basi di diritto internazionale, l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività, nonché modificare la LSAI e l’OSAIn. |
Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari Accordo SAI Cripto-attività (CARF) |
Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati e territori rilevanti dal 2026 |
Verosimilmente l’1.1.2026 |
Il Parlamento deve approvare gli Stati partner rilevanti con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo lo standard globale a partire dal 2026, con un primo scambio di dati nel 2027. |
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Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali (LSADS) |
Verosimilmente l’1.1.2026 |
Le convenzioni con l’Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni prevedono regole speciali per l’imposizione dei frontalieri o del telelavoro. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni previsto da entrambe le convenzioni richiede l’introduzione di basi legali nel diritto interno che garantiscano la trasmissione delle informazioni tra le autorità fiscali svizzere interessate. |
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Non prima dell’1.5.2026 |
Il progetto introduce un registro centrale e nuovi obblighi per l’aggiornamento basato sul rischio delle informazioni sugli aventi economicamente diritto effettivi di persone giuridiche. Possono accedere online a questo registro in particolare le autorità competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, nel quadro dell’adempimento dei loro compiti legali. |
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«Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque).» Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Legge federale sull’imposizione individuale) |
Non prima dell’1.1.2027* |
Si propone di introdurre l’imposizione individuale a tutti e tre i livelli statali. Tutte le persone, comprese quelle coniugate, saranno tenute a pagare le imposte sui redditi e sulla sostanza separatamente e in funzione dei loro rapporti di diritto civile. |
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Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente |
Non prima dell’1.1.2027* |
Le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente dovranno dedurre dalle imposte le spese professionali sotto forma di importo forfettario. Tale importo forfettario include le spese per il vitto e altre spese professionali. Per le spese che rientrano nella deduzione forfettaria è esclusa la giustificazione delle spese effettive. La nuova regolamentazione si applicherà anche alle imposte cantonali, ma in tal caso l’ammontare della deduzione forfettaria è stabilito dai Cantoni. L’importo forfettario non copre né le spese di trasporto né quelle per il soggiorno fuori domicilio. Per la deduzione di queste spese continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. |
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Modifica della legge federale sull’imposta preventiva |
Verosimilmente l’1.1.2027 |
Dall’1.1.2013 la legge federale sull’imposta preventiva contiene disposizioni derogatorie limitate nel tempo per gli interessi derivanti da strumenti too big to fail. Queste dovranno essere prorogate fino e non oltre il 31.12.2031. In questo modo si assicura che non venga a crearsi un vuoto legislativo tra l’1.1.2027 e l’entrata in vigore del pacchetto di misure legislative previste per la stabilità delle banche. |
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) |
Non prima dell’1.1.2028 |
Il progetto contiene due nuove procedure di risanamento per le persone sovraindebitate:
In entrambi i casi risulteranno rinunce ai crediti prive di ripercussioni fiscali. |
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Modifica della legge sull’IVA e dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese |
Non prima dell’1.1.2028 |
Mediante un confronto tra registro dei contribuenti IVA e registro di commercio, le autorità cantonali del registro di commercio possono individuare già oggi le ditte individuali non iscritte nel registro. In futuro, le autorità del registro di commercio saranno in grado di identificare le ditte individuali iscritte volontariamente nel registro dei contribuenti IVA perché realizzano una cifra d’affari inferiore a fr. 100 000.–. Tali ditte non sono rilevanti ai fini del registro, pertanto si potrà rinunciare a verificarne l’obbligo di iscrizione. Ciò consentirà di ridurre l’onere amministrativo delle imprese e delle autorità. Per contro, bisogna adeguare la disposizione sul mantenimento del segreto contenuta nella legge sull’IVA e l’ordinanza sul registro di commercio. |
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Ordinanza sulla statistica federale
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Pendente; legata alla decisione del Parlamento concernente le Mo. 24.3515 e 34.3507 (per la rilevazione dei dati si dovranno inoltre prevedere periodi di transizione affinché la nuova ordinanza venga introdotta definitivamente in tutti i Cantoni al più tardi entro la fine del 2027) |
Tra l’altro nuova rilevazione dei dati fiscali: dati dettagliati necessari per l’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, più precisamente: informazioni sul reddito in Svizzera e all’estero, sulle deduzioni (Confederazione e Cantone), sulla sostanza in Svizzera e all’estero, sul reddito (Confederazione e Cantoni) e sulla sostanza (Cantoni) imponibili e che determinano l’aliquota, sugli importi delle imposte (federali, cantonali e comunali), sull’imposta ecclesiastica, su altri tipi di imposte specifiche del Cantone, sugli importi delle imposte sulle prestazioni in capitale. |
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Politica fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Ultima modifica 14.02.2025