Questo elenco mostra le leggi e le ordinanze federali sull'imposta federale diretta, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta alla fonte e le imposte di bollo che entreranno in vigore nel 2023.
Modifica |
Entrata in vigore |
Breve descrizione del contenuto |
Atto e comunicato stampa |
---|---|---|---|
Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale |
Entrata in vigore graduale*: 1. il 1° gennaio 2022, fatti salvi i numeri 2‒4; 2. articolo 38 capoverso 5 LIP: il 1° settembre 2022; 3. articolo 38 capoverso 4 LIP: il 1° febbraio 2023; 4. titolo prima dell’articolo 104, articoli 104a, 104b e 124 capoversi 1‒3 LIFD, articoli 38b e 71 capoverso 3 LAID, articolo 35a LIP e articolo 30a LTEO: il 1° gennaio 2024. |
La legge prevede diverse modifiche: 1. I Cantoni sono obbligati a prevedere una procedura elettronica oltre alla forma scritta. 2. Per le imposte di responsabilità della Confederazione, il Consiglio federale può obbligare le imprese ad applicare esclusivamente la procedura elettronica. 3. Per le notifiche concernenti le prestazioni d’assicurazione deve essere indicato il numero AVS. |
|
Modifica della legge federale sull’imposta federale diretta |
1.1.2023 |
Con l’attuazione dell’iniziativa parlamentare Markwalder 20.455 il Parlamento ha adeguato l’articolo 33 capoverso 3 LIFD in modo che le spese comprovate per la cura dei figli da parte di terzi possano essere dedotte dai proventi fino a un massimo di 25 000 franchi all’anno per ogni figlio (invece dell’importo massimo attuale di 10 100 franchi). | |
Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima)
|
1.1.2023 |
Con la revisione del diritto della società anonima il Parlamento ha approvato modifiche della LIFD, della LAID, della LTB e della LIP per quanto riguarda il margine di variazione del capitale nonché il trattamento fiscale del bilancio e del conto economico in valuta estera. | |
Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto |
1.1.2023
|
Il Parlamento ha aumentato da 150 000 a 250 000 franchi il limite determinante della cifra d’affari al di sotto del quale le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica non sono assoggettate all’IVA. In questo modo è stata attuata l’iniziativa parlamentare 17.448 Feller «Aumento del limite della cifra d’affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall’IVA». |
|
Ordinanza sulla procedura di |
1.1.2023 | La procedura di notifica per i redditi di partecipazioni all’interno di un gruppo sarà semplificata. La quota di partecipazione necessaria va abbassata, mentre la durata dell’autorizzazione va prolungata. La procedura di notifica per i redditi di partecipazioni all’interno di un gruppo verrà ora applicata a partire da una quota di partecipazione del 10 per cento e l’autorizzazione richiesta nel contesto internazionale sarà valida per cinque anni anziché per tre anni. |
|
Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr) | 01.01.2023 | Per compensare gli effetti della progressione a freddo, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) adegua le tariffe e le deduzioni in ambito di imposta federale diretta a partire dall’anno fiscale 2023. Con questo adeguamento i contribuenti non dovranno sopportare un onere fiscale maggiore a causa del rincaro, qualora il loro potere d’acquisto rimanesse invariato. | Ordinanza sulla progressione a freddo Ordinanza sulle spese professionali Ordinanza sull’imposta alla fonte Comunicato stampa |
Legge sugli investimenti collettivi. Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)
|
Non prima del secondo semestre 2023
|
Il Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) è una nuova categoria di fondi non assoggettata alla vigilanza della FINMA. Esso costituisce per gli investitori qualificati un’alternativa svizzera ai prodotti esteri di analoga tipologia e contribuisce a promuovere l’attrattiva e la capacità innovativa della piazza svizzera dei fondi di investimento. Nel diritto fiscale si chiarisce che un L-QIF con possesso fondiario diretto è trattato alla stregua di un fondo immobiliare con possesso fondiario diretto. I clienti privati che possono essere considerati investitori qualificati e le strutture d’investimento private create per tali clienti sono esclusi dalla cerchia degli investitori di un L-QIF con possesso fondiario diretto. Questo per evitare una possibile perdita di entrate supplementari nell’ambito delle imposte dirette. Le Camere federali hanno approvato il progetto di legge nelle votazioni finali del 17 dicembre 2021. |
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Politica fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Ultima modifica 23.05.2024