Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Politica fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Modifica |
Entrata in vigore |
Breve descrizione del contenuto |
Atto e comunicato stampa |
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Legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare (modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, del Codice delle obbligazioni, del Codice penale, del Codice penale militare e della legge sul casellario giudiziale) |
1.1.2025
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Le autorità fiscali devono effettuare una comunicazione all’ufficio del registro di commercio qualora le persone giuridiche non presentino i conti annuali firmati entro il termine prescritto di tre mesi conformemente all’articolo 125 capoverso 2 LIFD. Inoltre, i creditori di diritto pubblico, ad esempio l’amministrazione delle contribuzioni, devono imperativamente proseguire un’esecuzione in via di fallimento se il debitore è iscritto nel registro di commercio. | |
Legge federale sull’imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili |
1.1.2025 |
Il progetto posto in consultazione per l’attuazione della mozione 12.3814 «Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale», depositata dal Gruppo liberale radicale, adegua la quota di reddito delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili al livello dei tassi d’interesse delle relative condizioni di investimento. Oggi le rendite vitalizie vengono tassate in ragione di una quota forfettaria del 40 per cento. Considerati i tassi d’interesse attuali, si tratta di una percentuale troppo elevata. In questo modo si elimina l’odierna sovraimposizione sistematica delle prestazioni di rendita. La sovraimposizione viene inoltre notevolmente attenuata anche in caso di riscatto e di restituzione di assicurazioni di rendita vitalizia. | |
Revisione parziale della legge sull’IVA
Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA
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Verosimilmente l’1.1.2025
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Questa revisione parziale permette di attuare diversi interventi parlamentari nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). I punti cardine riguardano la riscossione dell’IVA da parte delle piattaforme di vendita per corrispondenza e l’obbligo di fornire informazioni a cui saranno sottoposte tutte le piattaforme elettroniche. Inoltre si prevedono semplificazioni per le piccole e medie imprese, ad esempio l’adesione volontaria al rendiconto annuale, e misure volte a contrastare le frodi.
Disposizioni di esecuzione relative alla revisione parziale del 16 giugno 2023 della LIVA e altri temi quali la semplificazione del metodo delle aliquote saldo.
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Ordinanza sulla statistica federale
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Verosimilmente l’1.1.2025 |
Tra l’altro nuova rilevazione dei dati fiscali: dati dettagliati necessari per l’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, più precisamente: informazioni sul reddito in Svizzera e all’estero, sulle deduzioni (Confederazione e Cantone), sulla sostanza in Svizzera e all’estero, sul reddito e sulla sostanza imponibili e che determinano l’aliquota (Confederazione e Cantone per il reddito), sugli importi delle imposte (federali, cantonali e comunali), sull’imposta ecclesiastica, su altri tipi di imposte specifiche del Cantone, sugli importi delle imposte sulle prestazioni in capitale. | |
Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) |
Non prima |
Per attuare la mozione Ettlin 19.3702 Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a è necessario modificare l’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). Con le modifiche proposte, i salariati e gli indipendenti che percepiscono in Svizzera un reddito soggetto all’AVS potranno in futuro compensare lacune contributive nel loro pilastro 3a con riscatti. | |
Legge federale concernente l’imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi
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Non prima |
L’imposta sul tonnellaggio costituisce un metodo alternativo per determinare l’imposta sull’utile. La base di calcolo è rappresentata dal volume di carico di una nave per giorno di esercizio, determinato in modo forfettario sulla base della stazza netta. Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto durante la sessione invernale 2022. Il dibattito in Consiglio nazionale è in corso. |
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Legge federale concernente il cambio di sistema nell’ambito dell’imposizione della proprietà abitativa |
Non prima |
La decisione del Consiglio degli Stati per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 17.400 Cambio di sistema nell’ambito dell’imposizione della proprietà abitativa prevede di limitare il cambio di sistema alle proprietà abitative occupate dai proprietari al loro domicilio. I proprietari di abitazioni secondarie a uso proprio devono invece continuare a pagare l’imposta sul valore locativo.
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Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie |
Non prima |
La Costituzione federale (Cost.) è modificata in modo da consentire ai Cantoni, in caso di rinuncia all’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie destinate prevalentemente a uso proprio, di derogare ai principi di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost. per quanto attiene alle imposte immobiliari e di applicare un’imposta più elevata su queste abitazioni. | |
Introduzione del trust (modifica del Codice delle obbligazioni)
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Non prima |
Attuazione della mozione 18.3383 Introduzione del trust nell’ordinamento giuridico svizzero, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. L’avamprogetto prevede, oltre all’introduzione del nuovo istituto giuridico del trust nel Codice delle obbligazioni, modifiche a livello di trattamento fiscale. In considerazione dei risultati della consultazione, il Consiglio federale rinuncia a elaborare il messaggio e propone al Parlamento lo stralcio della mozione. |
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Legge federale sull’imposizione individuale
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Non prima |
Con questa legge si propone di introdurre l’imposizione individuale a tutti i livelli statali (Confederazione, Cantoni e Comuni). Tutte le persone, comprese quelle coniugate, saranno tenute a pagare separatamente le imposte sui redditi e sui valori matrimoniali in funzione dei rapporti retti dal diritto civile. | |
Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente |
Non prima |
D’ora in avanti le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente dovranno poter dedurre dalle imposte le spese professionali sotto forma di importo forfettario. Quest’ultimo comprenderà le spese di trasporto, le spese per i pasti così come altre spese professionali e sarà indipendente dal luogo di lavoro e dal reddito. Il nuovo disciplinamento si applicherà anche alle imposte cantonali, nel qual caso però l’ammontare della deduzione forfettaria sarà stabilito dai Cantoni. | |
Legge federale sull’estensione della compensazione delle perdite
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Non prima |
Attuazione della mozione 21.3001 Possibilità di estendere la compensazione delle perdite fino a dieci anni, depositata dalla CET-N. Per le perdite realizzate a partire dal 2020, la compensazione delle perdite sarà estesa da sette a dieci anni. | |
Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto |
Non prima |
Il progetto introduce un registro centrale e nuovi obblighi per l’aggiornamento basato sul rischio delle informazioni sugli aventi economicamente diritto effettivi di persone giuridiche. Hanno accesso online a questo registro in particolare anche le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel quadro dell’adempimento dei loro compiti legali. | |
Modifica della legge sull’IVA e dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese |
Non prima |
Mediante un confronto tra registro dei contribuenti IVA e registro di commercio, le autorità cantonali del registro di commercio possono individuare già oggi quali sono le ditte individuali non iscritte nel registro. In futuro, le autorità del registro di commercio saranno in grado di identificare le ditte individuali iscritte volontariamente nel registro dei contribuenti IVA perché realizzano una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi. Le suddette ditte non sono rilevanti ai fini del registro, pertanto si potrà rinunciare a verificarne l’obbligo di iscrizione. Ciò consentirà di ridurre l’onere amministrativo delle imprese e delle autorità. Per contro, occorre adeguare la disposizione concernente il segreto contenuta nella legge sull’IVA e l’ordinanza sul registro di commercio. |
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Ultima modifica 18.04.2024