Ai nostri partner fiscali vogliamo offrire la possibilità di effettuare il rendiconto dell’imposta preventiva nel modo più semplice possibile. La soluzione migliore è l’ePortal. Per accedervi, le serve il relativo login.
Imposta preventiva
Dichiarazione e rimborso per le persone residenti in Svizzera (moduli 102, 103 o 110)
Rendiconto online dell’imposta preventiva: rapido e sicuro
L'ePortal offre le seguenti funzioni:
- inoltro elettronico delle dichiarazioni d’imposta preventiva utilizzando i moduli seguenti:
- Imposta preventiva sulle prestazioni valutabili in denaro, modulo 102
- Imposta preventiva sul reddito delle azioni e dei buoni di partecipazione e di godimento svizzeri, modulo 103 (senza notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta tramite i moduli 106 e/o 108)
- Imposta preventiva sul reddito di quote sociali, di buoni di partecipazione e di godimento di S.a.g.l. svizzere, modulo 110 (senza notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta tramite i moduli 106 e/o 108)
- Imposta preventiva sulle prestazioni valutabili in denaro, modulo 102
- panoramica delle istanze di rimborso in sospeso e liquidate trasmesse sul portale
- gestione elettronica degli utenti (aggiunta e mutazione dei diritti degli utenti).
Nota: al momento non è ancora possibile presentare le dichiarazioni di dividendi legate ai moduli di notifica 106 e/o 108 tramite il nostro ePortal. Tali moduli, compresi gli allegati, devono continuare a essere inviati per posta in formato cartaceo.
Qui troverete tutti i moduli per la rendiconto dell'imposta preventiva dei domiciliati in Svizzera.
Domande e risposte sul rendiconto dell’imposta preventiva
Le prestazioni soggette all’imposta preventiva devono essere dichiarate online tramite il nostro ePortal oppure utilizzando i moduli ufficiali in forma cartacea forniti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Al momento possono essere inviati online tramite l’ePortal i moduli 102, 103 e 110. Poiché la nostra offerta digitale viene sviluppata di continuo, la invitiamo a visitare il nostro sito Internet per scoprire le novità. Se possibile, la dichiarazione deve essere effettuata tramite il nostro ePortal.
I moduli disponibili sul nostro sito web vengono costantemente aggiornati. Poiché viene accettata solo l’ultima versione pubblicata online, si assicuri sempre di utilizzare la versione più recente. Se l’AFC constata che un modulo presentato non è conforme o ufficiale, tale modulo verrà rifiutato. Le dichiarazioni che non vengono effettuate sul nostro ePortal devono essere trasmesse in formato cartaceo tramite invio postale accludendo i relativi allegati.
No. Attualmente non è possibile trasmettere i moduli ufficiali cartacei per via elettronica (e-mail). Per tali moduli rimane obbligatorio l’inoltro della versione cartacea. I nostri partner sono tuttavia liberi di firmare tali documenti digitalmente, ma anche in questo caso devono inviarli per posta in formato cartaceo all’AFC.
In alternativa, i moduli 102, 103 e 110 possono essere inviati online tramite l’ePortal. Per le dichiarazioni con procedura di notifica (modulo 106 e/o 108) ciò non è ancora possibile. Poiché la nostra offerta digitale viene sviluppata di continuo, la invitiamo a visitare il nostro sito Internet per scoprire le novità.
È ormai possibile utilizzare il numero IDE (CHE-xxx.xxx.xxx). Questo numero può essere ottenuto tramite l'Indice centrale delle ditte (www.zefix.ch) inserendo il nome della società.
Se noto, si può anche utilizzare il numero ID AFC (052.xxxx.xxxx). Tuttavia, il numero IDI rimane il modo migliore per identificare l’azienda.
Per il Principato del Liechtenstein, il numero ID AFC può essere richiesto al Team 1 della divisione Riscossione della DPB:
Team 1 (Zone 1 - 4)
E-Mail: er01.dvs(at)estv.admin.ch – Telefono: +41 58 465 60 82
Nell’ambito dell’imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento dell’imposta avvengono secondo il principio dell’autoaccertamento, disciplinato all’articolo 38 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.11). Inoltre, ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2 LIP, il contribuente, alla scadenza dell’imposta, è tenuto a presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20 LIP). Il contribuente è l’unico responsabile del disbrigo corretto della dichiarazione tramite modulo ufficiale, del pagamento dell’importo dell’imposta preventiva dovuta o della notifica della prestazione imponibile.
Posso dichiarare prestazioni in moneta estera?
Unicamente le società che hanno iscritto nel Registro di commercio il capitale azionario o sociale in una valuta estera possono dichiarare una prestazione in tale valuta. In tutti gli altri casi, la prestazione deve essere convertita e dichiarata in CHF.
Il pagamento dell’imposta preventiva dovuta all’AFC deve comunque essere effettuato in CHF.
Quale tasso di cambio devo utilizzare per convertire la prestazione in CHF?
Se la prestazione è concordata o effettuata in valuta estera, il calcolo si opera in base al corso medio dell’offerta e della domanda dell’ultimo giorno feriale precedente la scadenza della prestazione, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.11). Il tasso di cambio può essere calcolato consultando il seguente link: ICTax - Income & Capital Taxes).
Il modulo di notifica 105 può essere utilizzato, conformemente all’articolo 20 LIP in combinato disposto con l’articolo 24 e seguenti OIPrev, in caso di emissione di azioni gratuite, di versamento di dividendi in natura o di trasferimento della sede all’estero se è accertato che le persone alle quali dovrà essere trasferita l’imposta preventiva avrebbero diritto al suo rimborso e se il loro numero non è superiore a venti. In tal caso non è necessario inoltrare i moduli supplementari 102, 103 o 110.
Se in occasione di un controllo ufficiale o di una verifica dei libri di commercio sono state rilevate prestazioni valutabili in denaro maturate in anni anteriori, la società può inoltrare una sola volta il modulo 112. In tal caso non è necessario inoltrare i moduli supplementari 102, 103 o 110.
I moduli devono essere presentati all’AFC al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla scadenza della prestazione imponibile. Nel caso di distribuzioni a società estere, è inoltre necessario aver presentato preventivamente una domanda generale con il modulo 823, 823B o 823C e aver ottenuto l’autorizzazione a utilizzare la procedura di notifica.
Una volta scaduto questo termine, si incorre in una multa per inosservanza della prescrizione d’ordine.
L’imposta preventiva è fondata sul principio dell’autotassazione. I contribuenti devono pertanto dichiarare spontaneamente all’AFC, tramite la modulistica ufficiale, le riprese d’imposta operate dalle amministrazioni fiscali cantonali, a condizione che tali riprese siano rilevanti ai fini dell’imposta preventiva. In questo contesto, desideriamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che gli interessi di mora iniziano a decorrere 30 giorni dopo la scadenza della prestazione imponibile. Se i requisiti dell’art. 24 OIPrev sono adempiuti, l’imposta preventiva può essere dichiarata tramite il modulo 112.
Se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 24 OIPrev e seguenti, gli obblighi in materia di imposta preventiva possono essere adempiuti, in caso di beneficiari di prestazioni siti in Svizzera, con procedura di notifica per esempio mediante i moduli 105, 106 o 112 e, per i beneficiari di prestazioni siti all’estero, con il modulo 108. In questo caso è necessario presentare preventivamente una domanda generale per utilizzare il modulo 823, 823B o 823C e ottenere l’autorizzazione per la procedura di notifica. Tuttavia, la procedura di notifica non può essere utilizzata in caso di sottrazione d’imposta.
Oltre ai moduli 106 e/o 108 devono essere inoltrati anche i pertinenti moduli 7, 102, 103 o 110.
Se una società anonima (SA), una società a garanzia limitata (Sagl) o una società cooperativa con capitale sociale o di partecipazione soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev o all’articolo 23 e seguenti OIPrev, essa deve presentare all’AFC una dichiarazione ordinaria relativa all’imposta preventiva (modulo 7, 103 o modulo 110), corredata dei documenti richiesti per l’esercizio in questione entro 30 giorni dall’assemblea generale degli azionisti o dall’assemblea dei soci che ha approvato i conti annuali secondo quanto previsto dagli statuti. Se la società non ha distribuito dividendi, il summenzionato modulo deve essere compilato indicando CHF 0.00 e inoltrato. Negli altri casi che non soddisfano alcuna delle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev e all’articolo 23 e seguenti OIPrev non è necessaria alcuna dichiarazione d’imposta preventiva.
Nei seguenti casi ogni SA, Sagl o cooperativa svizzera è tenuta a presentare un modulo ufficiale (7, 103 o 110) insieme al rapporto di gestione o a una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto economico) se:
a. ha un totale di bilancio superiore a 5 milioni di franchi svizzeri;
alla data di chiusura dell'esercizio finanziario in questione. Se questo valore viene superato, è necessario presentare una dichiarazione ordinaria per l'imposta preventiva, anche se non ci sono prestazioni imponibili.
b. decide, durante l'assemblea generale ordinaria o l'assemblea dei soci, di distribuire un utile imponibile, ovvero un dividendo proveniente da altre riserve;
Nota: solo i dividendi di altre riserve devono essere dichiarati con il modulo 7, 103 o 110. I dividendi provenienti da riserve di capitale esenti da imposte ai sensi dell'articolo 5 cpv 1bis LIP non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 cpv. 1 lett. b OIPrev e pertanto non sono soggetti alla dichiarazione ordinaria. Questi sono dichiarati con il modulo 170.
c. fornisce una prestazione imponibile (soggetta a imposta preventiva) nel corso del periodo contabile;
In questo caso si tratta di prestazioni imponibili che sono state dichiarate o che avrebbero dovuto essere dichiarate dalla SA o dalla Sagl tramite il modulo 102 (ad es. dividendi straordinari), data la natura di autodichiarazione dell’imposta preventiva.
d. è tassato sulla base dell’articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) o dell’articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14); oppure
Si tratta di società di capitali che beneficiano di una riduzione da partecipazioni e che sono tassate di conseguenza o che godono di uno status fiscale speciale.
e. è soggetto a una convenzione per evitare la doppia imposizione.
In questo caso, la società di capitali ha applicato le disposizioni di una CDI conclusa tra la Svizzera e uno Stato estero durante l'esercizio contabile per il quale è stato approvato il bilancio.
A condizione che siano soddisfatti i requisiti dell’articolo 21 capoverso 1 e dell’articolo 23 capoverso 2 OIPrev, le società anonime, le società a garanzia limitata e le cooperative devono inoltrare spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dall’approvazione dei conti i loro rapporti di gestione oppure un estratto firmato dei loro conti annuali unitamente alla dichiarazione secondo il modulo ufficiale (moduli 7, 103 o 110). Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’AFC. Non è previsto nessuno scambio automatico con le amministrazioni fiscali cantonali.
Contatto
Richieste telefoniche
Divisione Riscossione DPB
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale DPB
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Ultima modifica 27.11.2024
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