- Rendiconto dell’imposta preventiva
Rendiconto dell’imposta preventiva, notifiche della promozione della proprietà d’abitazioni, delle prestazioni in capitale e di rendite
- Pagamento dell’imposta preventiva
Indirizzo di fatturazione, scadenze, richiesta di proroga dei termini, interesse moratorio e rimuneratorio, provvedimenti d’incasso
- Rimborso dell’imposta preventiva: residenza in Svizzera
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- Rimborso dell’imposta preventiva: residenza in Germania
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Registrate per l'imposta preventiva o richiedetene il rimborso qui. Qui troverete anche tutto quello che c'è da sapere sull'imposta alla fonte: moduli, tassi d'interesse, informazioni sull'obbligo di dichiarazione, tutte le circolari, le circolari e le istruzioni sull'imposta alla fonte o informazioni sulle imposte alla fonte estere organizzate per paese.
In Svizzera l'imposta preventiva tassa i redditi di capitali mobili, le vincite alle lotterie, le rendite vitalizie, le pensioni e le prestazioni d'assicurazione.
- Rimborso dell’imposta preventiva: residenza all’estero (altri Paesi)
Download di moduli
- Rimborso e sgravio dell’imposta alla fonte estera
Download di moduli
- Tassi d’interesse dell’imposta preventiva
per anticipi e mutui in franchi svizzeri e valute estere
- Pubblicazioni in materia di imposta preventiva
Circolari, lettere circolari, promemoria, informazioni sul gioco in denaro, criptovalute, procedura di notifica all’interno di un gruppo
Domande e risposte sull'imposta preventiva
L’imposta preventiva è un’imposta riscossa alla fonte dalla Confederazione sui redditi dei capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.1) sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite e su determinate prestazioni d’assicurazione. In quanto imposta di garanzia, questa imposta si prefigge in primo luogo di arginare il fenomeno della sottrazione d’imposta; l’obiettivo è di indurre i contribuenti a dichiarare alle autorità competenti per le imposte dirette i redditi gravati dall’imposta preventiva e la sostanza da cui essi provengono.
A determinate condizioni il rimborso dell'imposta preventiva si opera sotto forma di computo sulle imposte cantonali e comunali oppure in contanti. I contribuenti domiciliati in Svizzera che indicano nella dichiarazione fiscale o nella contabilità i redditi gravati dall’imposta preventiva e la relativa sostanza, non sono quindi gravati in modo definitivo da questa imposta.
Il meccanismo dell'imposta preventiva può essere rappresentato graficamente come segue:

L'imposta preventiva è un'imposta autentica in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile.
L'aliquota d'imposta è
- del 35 per cento per i redditi di capitali e le vincite alle lotterie;
- del 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
- dell'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione.
L'obbligazione fiscale incombe al debitore svizzero della prestazione imponibile. Il debitore dell'imposta deve pagare l'imposta preventiva a carico del beneficiario della prestazione imponibile, riducendo in modo corrispondente la prestazione.
Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta (principio dell'autoaccertamento). Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora.
A determinate condizioni il beneficiario della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera che compila correttamente la dichiarazione d'imposta, ha in seguito diritto al rimborso dell'imposta preventiva.
Il rimborso è accordato in particolare:
- alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, sempre che abbiano indicato regolarmente nella pertinente dichiarazione d'imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche è effettuato dai Cantoni solitamente mediante computo sulle imposte cantonali;
- alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Il contribuente deve presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
Se le predette condizioni non sono soddisfatte, il diritto al rimborso è inesistente oppure perento. Il rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui comporterebbe un'elusione fiscale.
Questo è lo scopo perseguito dal legislatore con l'imposta preventiva, ossia combattere la sottrazione d’imposta sfavorendo gli evasori rispetto ai contribuenti onesti, affinché i primi vengano perlomeno gravati da un'imposta minima.
Il contribuente che non esercita il suo diritto al rimborso, o lo perde perché ha violato gli obblighi fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di versare l'imposta diretta sulla sostanza e sul reddito non dichiarati.
Per i beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero l'imposta preventiva costituisce generalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, sempre che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati dichiarati nel loro Stato di domicilio.
*) Sono parificate alle vincite alle lotterie le vincite allo Sport-Toto (pronostici degli esiti di partite di calcio) e a concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli e altre scommesse).
Rulings / sentenze fiscali
Le richieste di accordi fiscali preliminari (ruling fiscali) sono da inoltrare preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica ruling.dvs@estv.admin.ch.
In alternativa possono essere inoltrate per posta al seguente indirizzo. Se la richiesta di ruling fiscale è inviata per posta elettronica, non è necessario inoltrare una richiesta in formato cartaceo.
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Ruling DPB
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Le condizioni formali e materiali per una richiesta di ruling fiscale figurano nella Comunicazione 011 del 29 aprile 2019.
Non appena la richiesta di ruling fiscale è registrata, riceve una conferma elettronica.
Il/la collaboratore/trice responsabile la contatterà se occorrono ulteriori informazioni o chiarimenti. Fino a quel momento non è necessario che lei richieda ulteriori informazioni.
Qualora nel frattempo dovesse inoltrare altri documenti, può inviarli alla casella di posta elettronica collettiva già utilizzata per l’iniziale richiesta di ruling. L’inoltro interno avviene immediatamente.
La durata delle pratiche varia a seconda della complessità della richiesta e del nostro carico di lavoro.
Ulteriori informazioni
La Divisione Controllo esterno della Divisione principale DPB verifica innanzitutto l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro. In linea di massima, al termine della verifica la società non riceve alcun rapporto.
In linea di principio, l’AFC stima il valore di una società ai fini dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo secondo il metodo pratico (valore di reddito mediato con il valore di sostanza). Il metodo di valutazione deve essere oggettivo. Il metodo pratico fornisce dei risultati adeguati nell’ambito della valutazione del valore venale di piccolemedie imprese. Negli altri casi è preferibile utilizzare metodi orientati verso i risultati futuri (ad esempio DCF) per determinare un prezzo di vendita di mercato. I metodi che si basano sui risultati del passato come il metodo pratico non sono adatti, o lo sono solo a determinate condizioni (cfr. TF del 18.9.2013 / 2C_310/2013).
L’esigibilità dei dividendi è fissata in occasione dell’Assemblea generale. Se non viene stabilita in modo esplicito, la data di scadenza dei dividendi corrisponde alla data dell’Assemblea generale (cfr. art. 21 cpv. 3 OIPrev).
Se la distribuzione non viene effettuata a tutti i partecipanti in proporzione alla loro quota di capitale nominale, ciò deve essere indicato sul modulo e alla seconda pagina deve essere precisata l’identità dei beneficiari delle prestazioni (nome e indirizzo esatto) nonché la quota ricevuta da ognuno in sede di distribuzione.
L'AFC trasmetterà direttamente l'autorizzazione alla radiazione della società all'ufficio del registro di commercio competente non appena le due divisioni principali (IVA e DPB) avranno completato i consueti controlli relativi alla liquidazione della società.
Affinché la DP-DPB possa trasmettere al più presto il suo nullaosta per la radiazione della vostra società, sono necessari i seguenti documenti per il nostro controllo:
- Conti annuali degli ultimi cinque esercizi contabili, compreso il bilancio finale di liquidazione
- Dichiarazione di eventuali eccedenze di liquidazione tramite il modulo 102
- Documenti relativi a vendite di partecipazioni, titoli, immobili o altre vendite importanti o prelievi privati di attivi
- Coordinate (numero di telefono e indirizzo e-mail) per qualsiasi ulteriore domanda.
Si prega di inviare questi documenti per posta al seguente indirizzo
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione Riscossione DPB
Eigerstrasse 65
3003 Berna
Per valutare se la rimunerazione degli anticipi o prestiti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi loro vicini è adeguata, l’AFC si basa sui tassi d’interesse massimi pubblicati annualmente nella lettera circolare.
Riguardo ai crediti d’esercizio, anche in caso di somme del credito più ingenti il primo milione di franchi può essere rimunerato al tasso d’interesse più elevato. Per l’importo residuo (>1 mio. CHF) si applica il tasso d’interesse massimo più basso.
I prestiti infragruppo effettuati nel quadro di un cash pooling, o gli interessi pagati per tali prestiti, sono in linea di principio accettati dall’AFC se il contribuente può dimostrare che non si tratta di prestiti a lungo termine. Di principio non è ammessa l’utilizzazione del cash pooling per finanziare determinate transazioni, segnatamente per l’acquisto di partecipazioni, di sostanza fissa e il pagamento di dividendi. Nella prassi sono utilizzati determinati indici per valutare se una transazione nell’ambito del cash pooling è giustificata. Sulla base di questi indici e di altre caratteristiche, come lo scopo del finanziamento (ad es. il pagamento di un dividendo), il contribuente deve dimostrare che si tratta di una transazione giustificata nel quadro di un cash pooling secondo il principio di piena concorrenza («dealing at arm’s length»). In caso contrario, la transazione verrà qualificata come prestito a lungo termine. Quando la transazione è riqualificata come prestito a lungo termine, vengono applicati i tassi delle lettere circolari dell’AFC.
La rimunerazione dei saldi del cash pool deve essere conforme al principio di piena concorrenza. In linea di massima gli effetti di sinergia del cash pooling, dopo imputazione dei costi inerenti al cash pooling, devono andare a favore di tutti i partecipanti. Per la determinazione della remunerazione occorre tenere conto delle funzioni e dei rischi assunti dai partecipanti e dal leader del cash pool.
Di regola la consegna di merce commerciale viene pagata secondo il settore di attività ad esempio entro una scadenza di 30, 60 o 90 giorni. Se questo termine di pagamento abituale è ampiamente superato, l’AFC considera l’importo in questione un prestito che deve essere rimunerato secondo i tassi contenuti nelle lettere circolari pubblicate ogni anno dall’AFC.
Le lettere circolari pubblicate ogni anno dall’AFC definiscono i tassi d’interesse fiscalmente ammissibili su anticipi e prestiti che costituiscono quindi delle regole «safe haven». Se applica questi tassi, il contribuente non deve di massima giustificare che rispetta il principio di piena concorrenza.
Si prega di consultare il numero 6 (Ristrutturazioni, in generale) della Circolare n. 29c (PDF, 1 MB, 10.10.2023) dell’AFC del 23 dicembre 2022 sul principio dell’apporto di capitale.
Nell’ambito della sua attività, la Divisione principale DPB elabora e pubblica circolari, lettere circolari, promemoria e direttive, che espongono dettagliatamente, ove fosse necessario, le relative basi giuridiche della legge federale sull’imposta preventiva e delle ordinanze di esecuzione. Queste pubblicazioni servono a fissare una prassi uniforme.
Per le circolari.
Ragguaglio
L’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (Divisione principale DPB), è tra l’altro responsabile della riscossione e del rimborso dell’imposta preventiva (rimborso: solo persone giuridiche con sede in Svizzera e persone fisiche e giuridiche aventi diritto con sede all’estero). Riguardo al rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni sorveglia le autorità fiscali cantonali competenti in materia. Per l’applicazione del diritto in un caso specifico riguardante persone fisiche, la preghiamo di rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale competente.
In caso di questioni giuridiche che competono all’AFC, la preghiamo di rivolgersi alla Divisione principale DPB usando il modulo di contatto «imposta preventiva». Per l’applicazione del diritto riguardo a un caso specifico già pendente davanti all’AFC, occorre attenersi alle prescrizioni di forma e alle scadenze vigenti.
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Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
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Divisione Riscossione DPB
Divisione Rimborso DPB
Divisione Controllo esterno
Divisione Diritto DPB
Divisione affari penali e inchieste DPB
da lunedì a venerdì,
08.30 - 11.30 / 13.30 - 16.30
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
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Eigerstrasse 65
3003 Berna
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Ultima modifica 25.03.2025