Se su dividendi, interessi e canoni è stata prelevata un'imposta alla fonte all'estero e la Svizzera ha il diritto esclusivo di tassare tali redditi in base alla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato della fonte, l'imposta alla fonte estera può essere recuperata interamente nello Stato della fonte. Se, sulla base della convenzione di doppia imposizione, sia la Svizzera che lo Stato della fonte possono tassare dividendi, interessi e royalties, l'imposta alla fonte estera può essere parzialmente recuperata nello Stato della fonte.
La richiesta di rimborso è limitata a quella parte della ritenuta d'acconto che è superiore alla ritenuta massima concordata nella convenzione di doppia imposizione. I moduli corrispondenti per le domande di rimborso dell'imposta alla fonte estera si trovano nel registro, ordinati per stato.