Obbligo di dichiarazione in ambito di imposta preventiva

Su questa pagina troverete informazioni sui seguenti argomenti riguardanti l’obbligo di dichiarazione in ambito di imposta preventiva (IP):

Obbligo di dichiarazione per l’imposta preventiva per società di capitali o cooperative svizzere

In virtù delle disposizioni dell'ordinanza su l'imposta preventiva (OIPrev), le società di capitali e le società cooperative domiciliate in Svizzera sono tenute a consegnare spontaneamente  all'Amministrazione federale delle contribuzioni, nei 30 giorni successivi all'approvazione dei conti annuali, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto delle perdite e dei profitti), come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il capitale esistente alla fine dell'esercizio, la data dell'assemblea generale e, in caso di distribuzione di utile, l'ammontare e la scadenza della ripartizione dello stesso, se:

  • la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi ;
  • dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile ;
  • dall'esercizio commerciale risulta una prestazione imponibile ;
  • la società è tassata in base all'articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990 su l'imposta federale diretta o in base all'articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni ;
  • la società ha fatto valere una convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera con un altro Stato.

Distribuzione di dividendi all’interno di un gruppo – procedura di notifica (nazionale o internazionale)

In virtù della legge e delle relative ordinanze, le società assoggettate all’imposta preventiva inviano l’«istanza per sostituire il pagamento dell’imposta preventiva mediante notifica» all’Amministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni successivi alla scadenza dei dividendi dichiarati unitamente alla seguente documentazione:

Se la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l'esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente, la procedura di notifica è concessa dietro eventuale riscossione di una multa disciplinare secondo l'articolo 64 LIP.

 

Comunicazione degli apporti di capitale

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica (per mezzo del modulo 170 (QDF, 62 kB, 08.01.2024)) ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Se la società non adempie cumulativamente a queste condizioni, l'apporto in capitale non è accettato; ciò provoca l'imposizione della prestazione al momento del suddetto rimborso.

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Ultima modifica 23.01.2024

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