La procedura per l'esercizio del diritto al rimborso dell'imposta preventiva per i richiedenti svizzeri è disciplinata dagli articoli 29 e seguenti e 48 e seguenti della legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP; RS 642.21) e agli articoli 63 e seguenti dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIP; RS 642.211). Conformemente a tali disposizioni, il rimborso avviene solo su richiesta dell'avente diritto.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LIP, chi desidera ottenere il rimborso dell'imposta preventiva deve presentare una richiesta scritta all'autorità competente.
Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica devono presentare una richiesta di rimborso all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 LIP e dell'art. 64 cpv. 1 OIP. A questo proposito, occorre prestare attenzione a quanto segue: