Esercizio del diritto al rimborso per acconti

La procedura per l'esercizio del diritto al rimborso dell'imposta preventiva per i richiedenti svizzeri è disciplinata dagli articoli 29 e seguenti e 48 e seguenti della legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP; RS 642.21) e agli articoli 63 e seguenti dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIP; RS 642.211). Conformemente a tali disposizioni, il rimborso avviene solo su richiesta dell'avente diritto.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LIP, chi desidera ottenere il rimborso dell'imposta preventiva deve presentare una richiesta scritta all'autorità competente.

Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica devono presentare una richiesta di rimborso all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 LIP e dell'art. 64 cpv. 1 OIP. A questo proposito, occorre prestare attenzione a quanto segue:

  1. L'art. 64 cpv. 2 OIP dispone che, di norma, lo stesso avente diritto al rimborso può presentare una sola richiesta all'anno; sono riservate le richieste ai sensi degli articoli 29 cpv. 3 e 32 cpv. 2 LIP.
  2. La richiesta di rimborso dell'imposta preventiva può essere presentata, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LIP, al più presto dopo la scadenza dell'anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile. Le richieste presentate prima di tale termine sono considerate premature e l'AFC non entra nel merito.
  3. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 LIP, la richiesta può essere presentata prima se sussistono motivi validi (ad esempio in caso di cessazione dell'assoggettamento, scioglimento di una persona giuridica, fallimento) o se lo giustificano conseguenze particolarmente gravi. Gli articoli 65 e 65a OIP concretizzano questo principio mediante lo strumento del rimborso a rate e fissano le condizioni che devono essere soddisfatte in materia.
  4. I rimborsi a titolo di acconto sono acconti forfettari o pagamenti anticipati sul diritto al rimborso. Consentono di tenere conto, in modo semplice ed economico, dei casi in cui sono in gioco importi rilevanti a favore di richiedenti nazionali o quando il termine per il rimborso ordinario comporterebbe una conseguenza grave.
  5. Se l'avente diritto dimostra in modo plausibile che il suo diritto al rimborso calcolato per l'intero anno ammonta ad almeno 4'000 franchi, l'AFC gli concede, su sua richiesta, rimborsi per acconti (art. 65 cpv. 1 OIP). Il diritto al rimborso a rate presuppone ovviamente che il richiedente soddisfi le condizioni per il diritto al rimborso.
  6. I rimborsi per acconti vengono effettuati alla fine di ciascuno dei primi tre trimestri e sono calcolati in modo da corrispondere, in linea di principio, a un quarto dell'importo probabile da rimborsare per l'anno o l'esercizio finanziario in questione (art. 65a cpv. 1 OIP). Di conseguenza, i rimborsi dell'imposta preventiva nell'ambito dei pagamenti degli acconti sono esclusi nell'ultimo trimestre. Allo stesso modo, i rendimenti maturati durante quest'ultimo trimestre non sono inclusi nei rimborsi per acconti.
  7. L'imposta preventiva è un'imposta riscossa sulla base di una tassazione spontanea. L'avente diritto è tenuto, da parte sua, a consentire il corretto svolgimento della procedura di rimborso mediante il suo dovere di collaborazione e di informazione. Pertanto, se dopo la presentazione della domanda di rimborso per acconti risulta che gli importi richiesti sono troppo elevati, l'avente diritto deve segnalarlo spontaneamente all'AFC.
  8. Chi ha ottenuto rimborsi a titolo di acconto è tenuto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in questione (rispettivamente dell'esercizio annuale interessato), a presentare una domanda di rimborso per l'intero importo d'imposta preventiva, indicando gli acconti ricevuti (art. 65 cpv. 3 OIP). Fino a quando tale richiesta non è stata presentata e il rimborso non è stato concesso, non può essere accolta alcuna nuova richiesta di rimborso per acconti.
  9. Nel caso in cui un avente diritto non adempia al proprio dovere di collaborazione, non presenti la richiesta di rimborso entro il termine fissato all'art. 65 cpv. 3 OIP o abbia ottenuto acconti eccessivi (> 75%), l'AFC ha il diritto, conformemente all'art. 12 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) in relazione all'art. 67 cpv. 1 LIP, di esigere interessi al tasso previsto dall'ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte del 25 giugno 2021 (RS 631.014), oltre alla restituzione degli acconti versati.

Per completezza, l'AFC richiama l'attenzione sull'art. 64 LIP, che punisce con una multa fino a 5'000 franchi le violazioni delle prescrizioni d'ordine che possono essere commesse anche per negligenza. Può trattarsi sia del mancato rispetto di una condizione a cui è subordinata un'autorizzazione particolare, sia della violazione delle prescrizioni della legge sull'imposta preventiva o delle relative ordinanze.


Esempi di ripartizione dei rimborsi dell'imposta preventiva (IP) per acconti

Importo probabile dell'IP scaduto nel 1° trimestre CHF 200'000.00
Importo probabile dell'IP scaduto nel 2° trimestre CHF 200'000.00
Importo probabile dell'IP scaduto nel 3° trimestre CHF 350'000.00
Importo probabile dell'IP scaduto nel 4° trimestre CHF 250'000.00
Totale CHF 1'000'000.00

I pagamenti degli acconti sono previsti come segue:

31.03. CHF 200'000.00
30.06. CHF 200'000.00
30.09. CHF 350'000.00
Totale CHF 750'000.00

Ultima modifica 13.10.2025

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