Lo svolgimento del controllo IVA prevede che l’esperta fiscale IVA discute con voi dei degli accertamenti effettuati.
A dipendenza del genere e dell’entità delle ricerche e della disponibilità dei documenti, l’esperta fiscale IVA ricorre alla vostra collaborazione, in particolare in caso di mancanza di registrazioni o quando le vostre ricapitolazioni e/o basi di calcolo non rimandano a una soluzione appropriata.
L’esperta fiscale IVA non può esaminare ogni singola ricevuta e fattura del periodo controllato. Per il controllo dettagliato dei giustificativi si limiterà, di regola, a un periodo rappresentativo che normalmente comprende un anno. A dipendenza delle dimensioni dell’impresa, questo periodo può però limitarsi anche soltanto a un mese. L’esperta fiscale IVA riporterà le differenze riscontrate nel periodo esaminato in modo proporzionale sull’intero periodo oggetto del controllo. La base di calcolo per questo riporto dipende dal genere delle differenze constatate e da altri fattori, come, ad esempio, le dimensioni dell’impresa o la composizione della cifra d’affari.
Al termine del controllo, l’esperta fiscale IVA discuterà con voi il risultato globale del controllo IVA. Vi consegnerà l’esito del controllo con i corrispondenti allegati contenenti le correzioni effettuate. In caso di addebiti, potete ottenere una polizza di versamento e provvedere al pagamento delle rettifiche non contestate, evitando l’accumulo dell’interesse moratorio dovuto a partire dalla data della scadenza media.
Il controllo IVA deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio scritto (vedi rubrica «Data per il controllo IVA») con un avviso di tassazione, che definisce il credito fiscale durante il periodo esaminato. Al termine del controllo IVA vi verrà inviato per posta l’avviso di tassazione e, all’occorrenza, una lettera con le istruzioni e le raccomandazioni per il futuro.
Attenzione: l’avviso di tassazione e i periodi fiscali controllati, passano in giudicato mediante il riconoscimento scritto o il pagamento senza riserve (art. 43 cpv. 1 lett. b LIVA). Con questo modo di procedere il legislatore garantisce la certezza del diritto.
Se per il controllo IVA non viene effettuato alcun addebito o emessa una nota di credito, la certezza del diritto è raggiunta solo attraverso il riconoscimento scritto. Senza tale riconoscimento, sia per voi che per l’AFC è ancora possibile, entro un periodo di due anni, di riprendere in considerazione i periodi fiscali controllati.
Se non siete d’accordo con l’avviso di tassazione, potete richiedere una decisione (art. 82 LIVA).