Come si svolge il controllo IVA?

Breve informazione inerente allo svolgimento del controllo IVA

Dopo un colloquio iniziale, l’esperta fiscale IVA procede a una prima analisi della situazione e organizza lo svolgimento del controllo IVA tenendo conto delle caratteristiche aziendali specifiche. Ogni controllo IVA è una nuova sfida, di rado paragonabile ai controlli IVA precedentemente effettuati.

L’esperta fiscale IVA prepara il controllo IVA in base a una struttura di comprovata efficacia, illustrata di seguito.

Schema relativo allo svolgimento del controllo IVA

Inizio del controllo IVA

Per comprendere meglio la vostra impresa l’esperta fiscale IVA si informa sulla situazione aziendale, in particolare vi pone domande sui seguenti aspetti:

  • attività, caratteristiche e peculiarità tipiche della vostra impresa;
  • persone responsabili della direzione aziendale;
  • persone incaricate della tenuta della contabilità e dell’allestimento dei rendiconti IVA (anche persone esterne all’impresa);
  • effettivo del personale e relativi compiti.

Esame della dichiarazione completa delle controprestazioni

L’esperta fiscale IVA determina le controprestazioni che devono essere dichiarate in base alla contabilità (conti economici e bilanci) e al sistema di rendiconto (controprestazioni convenute/fatture emesse o controprestazioni ricevute/entrate di pagamenti). Ne fanno parte:

  • tutte le cifre d’affari conseguite con forniture e prestazioni di servizi;
  • le controprestazioni realizzate con la vendita di mezzi d’esercizio;
  • l’imposta sull’acquisto;
  • le cifre d’affari escluse dall’imposta (ad es. proventi da interessi);
  • le non controprestazioni;
  • le compensazioni ecc.

Il totale di questa cifra d’affari è confrontato con il totale degli importi da voi dichiarati nei rendiconti IVA. L’esperta fiscale IVA vi illustrerà le eventuali differenze e provvederà alle necessarie rettifiche.

Tali differenze (e le conseguenti riprese fiscali con interessi moratori) possono essere evitate se durante l’allestimento delle chiusure annuali provvedete voi stessi a una riconciliazione con la cifra d’affari contabilizzata. Dovete correggere le eventuali differenze riscontrate al più tardi nel periodo di rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fine dell’esercizio contabile in questione (finalizzazione; art. 72 LIVA).

Esame della conformità formale e materiale della contabilità e della sua completezza

Per quale motivo l’esperta fiscale IVA si interessa in tale misura alla vostra contabilità? Poiché il controllo IVA si basa sui vostri libri contabili, è innanzitutto necessario esaminare la conformità formale e materiale nonché la completezza della contabilità.

Per contribuire ad una breve e celere esecuzione del controllo IVA è sicuramente nel vostro interesse tenere i libri contabili in modo tale da poter constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per stabilire l’assoggettamento, per il calcolo dell’imposta sulla cifra d’affari e delle imposte precedenti deducibili.

Esame delle cifre d’affari

In una prima fase sono visionate le copie dei giustificativi rilasciati ai vostri clienti (ad es. fatture, ricevute e giustificativi di cassa) o non controprestazioni. In questi giustificativi descrivete le vostre prestazioni (forniture e/o prestazioni di servizi) o non controprestazioni ai sensi dell’IVA. L’esperta fiscale IVA attribuisce a queste prestazioni o non controprestazioni le corrispondenti aliquote d’imposta (prestazioni imponibili all’aliquota normale, speciale o ridotta; prestazioni esenti o escluse dall’imposta oppure prestazioni non imponibili sul territorio svizzero; non controprestazioni).

In una seconda fase l’esperta fiscale IVA confronta questi giustificativi (o le corrispondenti entrate) con le registrazioni nei conti della vostra contabilità, nel vostro registro della cifra d’affari o nelle altre registrazioni che utilizzate per il rilevamento delle cifre d’affari e per la ripartizione sulle varie aliquote d’imposta. In questo modo l’esperta fiscale IVA verifica l’esattezza delle cifre d’affari dichiarate.

Esame delle imposte precedenti

Sono corrette le vostre deduzioni dell’imposta precedente? Esistono i rispettivi documenti giustificativi? È stata effettuata correttamente un’eventuale correzione o riduzione della deduzione dell’imposta precedente e sono state dichiarate correttamente le fattispecie di consumo proprio?

A questo scopo sono necessari i giustificativi tenuti per la determinazione delle deduzioni dell’imposta precedente (ad es. conti d’imposta precedente/giornali d’imposta precedente). Servono da base i documenti originali, in particolare le fatture dei fornitori o prestatori di servizi, così come le ricevute. In caso di correzioni o riduzioni della deduzione dell’imposta precedente, viene esaminato se le chiavi di riparto utilizzate per il calcolo sono appropriate. Una correzione della deduzione dell’imposta precedente è necessaria, ad esempio, quando le prestazioni acquistate sono destinate a una doppia utilizzazione (per scopi imponibili ed esclusi dall’imposta; art. 30 LIVA). In merito alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente in relazione alle non controprestazioni è fatto riferimento all’art. 33 LIVA.

In relazione all’esame delle spese, l’esperta fiscale IVA controlla contemporaneamente anche le fattispecie assoggettate all’imposta sull’acquisto, e ciò anche se applicate il metodo di rendiconto semplificato delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie.

Esame delle fattispecie fiscali particolari

L’enumerazione delle ulteriori fattispecie fiscalmente rilevanti non può essere esaustiva in questa sede, ciononostante ne proponiamo una selezione 

  • prestazioni a persone strettamente vincolate;
  • prestazioni che non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente;
  • modifiche d’utilizzazione;
  • doppia utilizzazione;
  • quota privata alle spese per autoveicoli;
  • prelevamenti in natura dalla propria impresa, compreso il vitto del personale;
  • pagamenti anticipati;
  • compensazioni.

Accertamento del risultato del controllo / avviso di tassazione

Lo svolgimento del controllo IVA prevede che l’esperta fiscale IVA discute con voi dei degli accertamenti effettuati.

A dipendenza del genere e dell’entità delle ricerche e della disponibilità dei documenti, l’esperta fiscale IVA ricorre alla vostra collaborazione, in particolare in caso di mancanza di registrazioni o quando le vostre ricapitolazioni e/o basi di calcolo non rimandano a una soluzione appropriata.

L’esperta fiscale IVA non può esaminare ogni singola ricevuta e fattura del periodo controllato. Per il controllo dettagliato dei giustificativi si limiterà, di regola, a un periodo rappresentativo che normalmente comprende un anno. A dipendenza delle dimensioni dell’impresa, questo periodo può però limitarsi anche soltanto a un mese. L’esperta fiscale IVA riporterà le differenze riscontrate nel periodo esaminato in modo proporzionale sull’intero periodo oggetto del controllo. La base di calcolo per questo riporto dipende dal genere delle differenze constatate e da altri fattori, come, ad esempio, le dimensioni dell’impresa o la composizione della cifra d’affari.

Al termine del controllo, l’esperta fiscale IVA discuterà con voi il risultato globale del controllo IVA. Vi consegnerà l’esito del controllo con i corrispondenti allegati contenenti le correzioni effettuate. In caso di addebiti, potete ottenere una polizza di versamento e provvedere al pagamento delle rettifiche non contestate, evitando l’accumulo dell’interesse moratorio dovuto a partire dalla data della scadenza media.

Il controllo IVA deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio scritto (vedi rubrica «Data per il controllo IVA») con un avviso di tassazione, che definisce il credito fiscale durante il periodo esaminato. Al termine del controllo IVA vi verrà inviato per posta l’avviso di tassazione e, all’occorrenza, una lettera con le istruzioni e le raccomandazioni per il futuro.

Attenzione: l’avviso di tassazione e i periodi fiscali controllati, passano in giudicato mediante il riconoscimento scritto o il pagamento senza riserve (art. 43 cpv. 1 lett. b LIVA). Con questo modo di procedere il legislatore garantisce la certezza del diritto.

Se per il controllo IVA non viene effettuato alcun addebito o emessa una nota di credito, la certezza del diritto è raggiunta solo attraverso il riconoscimento scritto. Senza tale riconoscimento, sia per voi che per l’AFC è ancora possibile, entro un periodo di due anni, di riprendere in considerazione i periodi fiscali controllati.

Se non siete d’accordo con l’avviso di tassazione, potete richiedere una decisione (art. 82 LIVA).

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Amm. federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
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Schwarztorstrasse 50
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Ultima modifica 12.06.2023

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