Le banche e le assicurazioni possono scegliere volontariamente la categoria tariffaria più elevata del canone radiotelevisivo. Questa opzione è rivolta alle banche e agli assicuratori assoggettati alla legge sulle banche (LBCR) o alla legge sul contratto di assicurazione (LCA) (cfr. Info IVA 14 concernente il settore Finanza, n. 4.2 e Info IVA 16 concernente il settore Assicurazioni, n. 6.1).
In caso di assoggettamento volontario alla categoria tariffaria più elevata, non è richiesta la dichiarazione delle cifre d’affari escluse dall’imposta nel rendiconto IVA (art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV in combinato disposto con l’art. 67b ORTV).
Questa semplificazione deve essere scelta dalla banca o dall’assicurazione sul portale «AFC SuisseTax» sotto «Canone Radio TV» entro il 15 gennaio del rispettivo periodo di computo del canone ed è valida fino a revoca. Eventuali correzioni delle cifre d’affari non incidono sulla categoria tariffaria.