Le banche, le assicurazioni e le casse pensioni possono scegliere volontariamente la categoria tariffaria più elevata del canone radiotelevisivo.
In caso di assoggettamento volontario alla categoria tariffaria più elevata, non è richiesta la dichiarazione delle cifre d’affari escluse dall’imposta nel rendiconto IVA (art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV in combinato disposto con l’art. 67b ORTV).
Questa semplificazione deve essere scelta sul portale elettronico sotto «Canone Radio TV» entro il 15 gennaio del rispettivo periodo di computo del canone ed è valida fino a revoca. Eventuali correzioni delle cifre d’affari non incidono sulla categoria tariffaria.
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Ultima modifica 03.10.2024
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