Informazione in sintesi concernente l’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo per le imprese e l’esenzione dal canone.
Soggiacciono all’obbligo di pagare il canone (RS 784.40) le imprese (con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera) che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e realizzano una cifra d’affari annua complessiva di almeno 500 000 franchi (IVA esclusa). È determinante la cifra d’affari complessiva dichiarata alla cifra 200 del rendiconto IVA (dedotte le diminuzioni della controprestazione). A partire dal periodo di riscossione 2021 le società semplici non sono più considerate imprese e, di conseguenza, non soggiacciono all’obbligo di pagare il canone. Non soggiacciono all’obbligo di pagare il canone, inoltre, le imprese senza sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera.
Rientra nella cifra d’affari complessiva quella realizzata a livello mondiale dall’impresa, indipendentemente dalla sua qualifica fiscale nell’ambito dell’IVA. Vi rientra quindi anche la cifra d’affari proveniente da prestazioni escluse o esenti dall’IVA.
Le imprese assoggettate all’IVA che realizzano una cifra d’affari annua complessiva inferiore a 500 000 franchi non soggiacciono all’obbligo di pagare il canone. La base di calcolo è la cifra d’affari complessiva dell’anno precedente.
Domande & risposte sul assoggettamento
Sono assoggettate al canone le imprese (con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera) che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e realizzano una cifra d’affari annua complessiva a livello mondiale di almeno 500 000 franchi (IVA esclusa). A partire dal periodo di riscossione 2021 le società semplici non sono più considerate imprese e non sono pertanto assoggettate al canone.
Basi legali:
Il canone radiotelevisivo non dipende dal possesso di un apparecchio di ricezione. Di conseguenza, anche le imprese che non dispongono di alcuna possibilità di ricezione devono pagare il canone.
Imprese che svolgono prestazioni in Svizzera, ma che non hanno sede, domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera, non sono soggette al canone.
Società estere che hanno una sede un domicilio o uno stabilimento d’impresa in Svizzera (succursali, officine, laboratori o simili) e realizzano una cifra d’affari annua pari o superiore a 500 000 franchi (senza IVA) sono invece assoggettate al canone radiotelevisivo.
Conformemente alle disposizioni legali svizzere in materia di IVA, un’impresa con sede all'estero e i suoi stabilimenti d'impresa sul territorio svizzero sono considerati ciascuno come un unico soggetto fiscale secondo il principio della «dual entity». Qualora l'impresa con sede all’estero abbia più stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero, questi ultimi costituiranno un solo soggetto fiscale.
La cifra d'affari complessiva degli stabilimenti d'impresa in Svizzera è quindi determinante per l'assoggettamento e per la categoria tariffaria per quanto riguarda il canone delle imprese.
Invece l'impresa con sede all'estero non è assoggettata, anche se fornisce prestazioni in Svizzera e che dispone del suo proprio numero IVA; il motivo è che l'assoggettamento al canone delle imprese non sarebbe conforme agli accordi internazionali presi dalla Svizzera in materia di diritto commerciale internazionale.
Il nuovo canone radiotelevisivo, che sostituirà l’attuale canone dipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione, sarà riscosso dal 1° gennaio 2019.
Dal 1° gennaio 2019 il canone radiotelevisivo non dipenderà più dal possesso di un apparecchio di ricezione. Anche le imprese che non hanno la possibilità di ascoltare la radio né di guardare la televisione beneficiano indirettamente delle prestazioni del servizio pubblico in materia. Ad esempio, la radio e la televisione divulgano informazioni a carattere economico, offrono rassegne sulla borsa e sull’economia, trasmissioni per i consumatori e bollettini sul traffico. Offrono anche piattaforme pubblicitarie regionali e nazionali e contribuiscono, grazie alle informazioni diramate, al buon funzionamento della democrazia. Il servizio pubblico contribuisce a creare condizioni quadro stabili nella Svizzera plurilingue da cui, in ultima analisi, tutte le imprese traggono vantaggi.
No. Se la sua impresa soddisfa i requisiti di assoggettamento, l’AFC invierà automaticamente una fattura.
I consorzi sono assoggettati al canone per i periodi di riscossione 2019 e 2020. L’assoggettamento si basa sull’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA. Le disposizioni di legge non prevedono un’esenzione per questo periodo. A partire dal periodo di riscossione 2021, tuttavia, le società semplici, tra le quali figurano anche i consorzi, non sono più considerate imprese ai sensi della LRTV e non sono quindi più assoggettate al canone.
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Riscossione
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Ultima modifica 03.10.2024