Il 9 luglio 2024 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato il progetto preliminare di adeguamento della prassi in materia di imposizione delle piattaforme, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. L’AFC ha ricevuto varie prese di posizione in merito da parte delle cerchie interessate. Per questo motivo, attualmente il progetto della relativa Info IVA 27 concernente il settore Piattaforme elettroniche è in fase di rielaborazione. I punti da osservare sono indicati di seguito.
- Il gestore di una piattaforma che facilita l’esecuzione di una fornitura attraverso una piattaforma elettronica sulla quale i venditori di un bene e gli acquirenti possono concludere un contratto è considerato fornitore della prestazione nei confronti dell’acquirente (art. 20a LIVA). Ne consegue che, sotto il profilo dell’IVA, non si tratta di una sola fornitura, bensì di due forniture:
- la prima fornitura avviene tra il venditore del bene e il gestore della piattaforma;
- la seconda fornitura avviene tra il gestore della piattaforma e l’acquirente del bene.
- La prima fornitura eseguita tra il venditore e il gestore della piattaforma è esente dall’imposta (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA). Nel rendiconto IVA questa fornitura deve essere dichiarata alla cifra 220 (prestazioni esenti dall’imposta).
- Previo consenso del gestore della piattaforma, è possibile effettuare l’imposizione volontaria di questa prima fornitura (art. 43a OIVA).
- Le imprese che vendono i propri beni attraverso delle piattaforme e che conteggiano l’imposta con il metodo delle aliquote saldo o il metodo delle aliquote forfetarie possono passare al metodo di rendiconto effettivo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 81 OIVA. In tal caso è possibile scegliere il rendiconto annuale (art. 35a LIVA; rendiconto annuale).
Se il bene venduto viene importato sul territorio svizzero, il luogo della prima fornitura tra il venditore e il gestore della piattaforma, si trova all’estero. Il venditore assoggettato all’imposta dichiara tali forniture all’estero alla cifra 221 del rendiconto IVA (prestazioni eseguite all’estero).
- I gestori di piattaforme potenzialmente assoggettati all’imposta secondo l’articolo 20a LIVA possono essere imprese con sede sul territorio svizzero o all’estero.
- Se il venditore del bene emette una fattura all’acquirente comprensiva dell’IVA, occorre indicare anche il gestore della piattaforma e precisare che si tratta di una transazione ai sensi dell’articolo 20a LIVA (ad es. «IVA dell’8,1 % conteggiata con l’AFC secondo l’art. 20a LIVA da parte di [nome e N.IVA del gestore della piattaforma]»).
- Contrariamente a quanto previsto nel summenzionato progetto preliminare, dal 1° gennaio 2025 non è previsto alcun obbligo d’informazione automatico per i gestori di piattaforme (cfr. cifra 7 del progetto preliminare). Essi non devono quindi fornire informazioni di propria iniziativa, bensì solo su richiesta dell’AFC.
- Contrariamente a quanto previsto nel summenzionato progetto preliminare, riguardo alle importazioni attualmente il gestore della piattaforma non deve necessariamente stabilire una corrispondenza tra le vendite imposte e dichiarate e l’imposta sull’importazione dichiarata e dedotta (cfr. cifra 3.3.2 del progetto preliminare).
Applicabilità temporale
Se le condizioni dell'articolo 20a LIVA sono adempite, l'imposizione delle piattaforme si applica ai contratti conclusi sulla piattaforma a partire dal 1° gennaio 2025. L'articolo 20a LIVA non si applica ai contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024, anche se la fornitura dei beni viene effettuata dal 1° gennaio 2025.
Inoltre, bisogna tener conto della disposizione transitoria dell'articolo 115b cpv. 2 LIVA, secondo la quale l’assoggettamento dei fornitori della prestazione di cui all'articolo 20a LIVA, che forniscono sul territorio svizzero beni la cui importazione è esente dall’imposta a causa dell’importo minimo d’imposta (piccoli invii), decorre dall’entrata in vigore della modifica al 1° gennaio 2025, se
- hanno realizzato, nei dodici mesi precedenti, una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi proveniente dalla fornitura di piccoli invii; e che
- si presume che eseguiranno tali forniture anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della modifica.
Nel frattempo, è stato pubblicato il progetto di adeguamento della prassi IVA concernente le piattaforme digitali (versioni tedesca e francese). Il termine per le osservazioni:è il 10 dicembre 2024.
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