L’attuale revisione della legge sull’IVA (LIVA) prevede una nuova normativa relativa al trattamento dei sussidi ai fini dell’IVA. Essa facilita la distinzione tra sussidi non imponibili e controprestazioni imponibili nell’ambito dell’IVA, garantendo così una maggiore certezza del diritto per i contribuenti. La LIVA riveduta entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
Nuova normativa per i sussidi (art. 18 cpv. 3 LIVA)
Per l’elargizione di sussidi la nuova normativa prevede quanto segue (art. 18 cpv. 3 LIVA):
«Se una collettività pubblica designa espressamente come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico ai sensi del capoverso 2 lettera a.»
A partire dal 1° gennaio 2025, ai fini dell’IVA sarà pertanto determinante se la collettività pubblica designa espressamente il flusso di denaro come sussidio. In tal caso, dal punto di vista dell’IVA si tratta di un sussidio che rappresenta un flusso di denaro non imponibile. I sussidi non sono quindi imponibili, ma possono comportare per il beneficiario la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).
Di regola, il versamento di sussidi fa capo a una legge o a un regolamento. Il Controllo federale delle finanze, l’ufficio di revisione o la Commissione delle finanze verificano la contabilità delle collettività pubbliche.
Affinché l’applicazione della nuova normativa risulti facilitata, nel progetto di adeguamento della prassi LIVA dedicato ai sussidi, già pubblicato, l’AFC prevede che i mezzi finanziari possano essere designati, oltre che come «sussidio» (o «contributo di diritto pubblico»), anche per esempio come «aiuto finanziario», «indennità» o «contributo statale», conformemente alla terminologia della legislazione federale, cantonale o comunale applicabile nel singolo caso.
La designazione come sussidio deve avvenire espressamente entro la scadenza del termine di finalizzazione
La revisione parziale della LIVA stabilisce che la designazione come sussidio deve avvenire «espressamente» e nei confronti del beneficiario. Essa deve quindi essere portata a conoscenza del singolo beneficiario del sussidio. Non è sufficiente una comunicazione generale (ad es. tramite una banca dati dei sussidi).
Idealmente, la designazione come sussidio avviene al più tardi entro il termine di erogazione del relativo importo. L’articolo 29 capoverso 2 dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) prevede, inoltre, che la designazione come sussidio è ammissibile fino alla scadenza del termine di finalizzazione riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento (art. 72 cpv. 1 LIVA).
La collettività pubblica che effettua il versamento deve fornire all’AFC prova dell’avvenuta designazione come sussidio nei confronti del beneficiario stesso. L’AFC raccomanda pertanto di stabilire la designazione con riferimento all’articolo 18 capoverso 3 LIVA in un documento scritto (decisione, contratto o simile).
La rinuncia da parte della collettività pubblica a designare un flusso finanziario come sussidio non significa necessariamente che occorra presumere e contrario una controprestazione (imponibile). In base alla legge l’AFC può comunque verificare se il flusso finanziario debba essere qualificato come sussidio, controprestazione, emolumento per un’attività sovrana o come un’altra non controprestazione.
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Ultima modifica 05.11.2024
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