- Potete applicare più di due aliquote saldo. La regola del 10% resta valevole, ossia una nuova aliquota saldo può essere applicata se la parte della cifra d’affari che la concerne è superiore al 10% della cifra d’affari totale imponibile.
- In caso di passaggio dal metodo effettivo a quello delle aliquote saldo dovrete procedere a delle correzioni. L’imposta precedente già dedotta su beni e prestazioni di servizi, incluse le parti di questa imposta corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, deve essere rimborsata all’AFC sino a concorrenza del suo valore residuo al momento del cambiamento del metodo di rendiconto.
- In caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo a quello effettivo dovrete procedere a delle correzioni. Potete far valere l’imposta su beni e prestazioni di servizio fino a concorrenza del suo valore residuo al momento del cambiamento.
- Alcune aliquote saldo e aliquote forfettarie sono state esaminate, rispettivamente ridefinite dall’AFC.
- Abrogazione del computo dell’imposta precedente in caso di esportazione (modulo 1050), computo dell’imposta precedente fittizia (modulo 1055) e computo dell’imposizione dei margini (modulo 1056).
- Le attività necessitanti un’aliquota saldo supplementare possono essere richieste e dichiarate direttamente nel rendiconto IVA. Il controllo e l’autorizzazione da parte dell’AFC saranno fatti susseguentemente.
Rassegna delle più importanti modifiche
Esaminate le incidenze per la vostra impresa
Troverete tutte le modifiche dal 1° gennaio 2025 al seguente link:
Le aliquote saldo che vi sono state attribuite sino ad ora saranno automaticamente adattate e saranno visibili sui vostri rendiconti. Non dovete intraprendere nulla.
Se la vostra impresa fornisce prestazioni per le quali un’aliquota saldo supplementare deve essere attribuita dall’AFC, fate la richiesta dichiarandola direttamente nel vostro rendiconto IVA. Inoltre, assicuratevi che le differenti attività e prestazioni, ripartire secondo l’aliquota saldo corrispondente, siano state registrate separatamente nella vostra contabilità.
Particolarità: suppressione dei settori misti e della regola del 50%
I settori nei quali sono abitualmente svolte più attività che, se considerate individualmente, dovrebbero essere dichiarate con delle aliquote saldo differenti, potevano finora conteggiare le attività accessorie identificabili come tali con l’aliquota saldo autorizzata, sempreché le cifre d’affari provenienti da queste attività accessorie non superassero il 50% della cifra d’affari totale imponibile.
Ora ogni attività che rappresenta più del 10% della cifra d’affari totale imponibile dovrà essere dichiarata con l’aliquota saldo corrispondente.
Esempio:
Un negozio di articoli sportivi è un tipico settore misto. Oltre al commercio di articoli e di abiti sportivi (AS 2,1 %), degli articoli sportivi sono noleggiati (AS 3,0 %) e dei servizi sono effettuati su degli sci e degli snowboard (AS 5,3 %).
Finora tutte le cifre d’affari potevano essere dichiarate con l’aliquota saldo del 2,1%, sempreché le attività accessorie non rappresentassero più del 50% della cifra d’affari totale imponibile.
Ora un’aliquota saldo sarà applicata ad una prestazione determinante, sempreché la parte di tale prestazione rappresenti più del 10% della cifra d’affari totale imponibile. È possibile l’attribuzione di più di due aliquote saldo.
Nuova esclusione dall’imposta per le agenzie di viaggio
Soppressione dell’aliquota saldo per «Agenzie di viaggio: mero retailer». Tali prestazioni sono ora considerate escluse dall’imposta e dovranno essere dichiarate alla cifra 230 del rendiconto. L’opzione (ossia l’imposizione volontaria) non è possibile applicando il metodo delle aliquote saldo.
Qualora non siano fornite altre prestazioni imponibili, sarà possibile richiedere la radiazione dal registro dei contribuenti IVA.
Disposizioni legali e informazioni pratiche in materia di IVA
Per ulteriori informazioni consultare: Metodi di rendiconto IVA: aliquote saldo e aliquote forfetarie
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Richieste telefoniche
Divisione Diritto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Ultima modifica 20.05.2025
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