Un’impresa con sede sul territorio svizzero è in linea di principio assoggettata all'imposta se
- svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale;
- agisce in nome proprio nei confronti di terzi;
- ed è diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità.
Se queste imprese superano i limiti di cifra d’affari determinante elencati di seguito si raccomanda di verificare mediante questionario (iscrizione all’IVA) il loro assoggettamento obbligatorio all’imposta.
- Per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico: cifra d'affari di almeno 250 000 franchi realizzata mediante prestazioni che non sono escluse dall’imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero;
- per le istituzioni di utilità pubblica: cifra d'affari di almeno 250 000 franchi realizzata mediante prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero;
- per gli enti di diritto pubblico: cifra d'affari di almeno 100 000 franchi realizzata mediante prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche;
- per le altre imprese: cifra d'affari di almeno 100 000 franchi realizzata mediante prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero;
- per l'organizzazione di un evento unico di carattere sportivo, culturale o una festa (fuochi d'artificio sul lago, festa campestre, festa della musica, giornate dell'equitazione ecc.): entrate imponibili preventivate di almeno 100 000 franchi realizzate mediante prestazioni della ristorazione, bancarelle di alimentari, pubblicità, sponsorizzazioni ecc.
Se non superano i limiti di cifra d’affari determinante, le imprese possono assoggettarsi volontariamente all'imposta (vedi rubrica «Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento»).
Assoggettamento delle imprese con sede all'estero:
In linea di principio si applicano le stesse condizioni previste per le imprese con sede in territorio svizzero (vedi più sopra). Le imprese con sede all’estero possono però essere assoggettate all’imposta soltanto se eseguono prestazioni sul territorio svizzero. Sono inoltre esentate dall’assoggettamento se in territorio svizzero eseguono esclusivamente determinate prestazioni (ad es. prestazioni esenti dall’imposta). Se vengono eseguite prestazioni sul territorio svizzero, si raccomanda di compilare il questionario (iscrizione) per accertare l'obbligo fiscale dell'impresa.
Stabilimenti di imprese estere sul territorio svizzero:
Per gli stabilimenti di imprese estere sul territorio svizzero valgono le stesse condizioni applicabili a un’impresa svizzera, ossia si tratta di soggetti fiscali a sé stanti. Se la loro cifra d’affari raggiunge un determinato importo, essi diventano contribuenti. Se un’impresa estera possiede diversi stabilimenti d’impresa in territorio svizzero, questi ultimi sono considerati un unico soggetto fiscale a sé stante.