Libertà dei mezzi di prova

A differenza della vecchia LIVA del 1999, nella LIVA vigente è stato introdotto il principio della libertà dei mezzi di prova. L’ammissione di una prova non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova (art. 81 cpv. 3 LIVA).

Libero apprezzamento delle prove

Alla libertà dei mezzi di prova si contrappone il libero apprezzamento delle prove. L’AFC deve verificare per ogni mezzo di prova fornito se esso può effettivamente comprovare i fatti in questione (ad es. deduzione dell’imposta precedente). Più è inequivocabile un mezzo di prova, più è facile comprovare determinati fatti.

I libri contabili tenuti in conformità ai principi del diritto commerciale di cui all’articolo 957a CO e dell’Olc possono fungere da prova per fatti rilevanti ai fini dell’IVA.

Onere della prova

Le conseguenze dell’assenza di prove sono a carico di chi, per legge, ha l’onere della prova. Il contribuente ha l’onere della prova per i fatti che determinano una riduzione dell’imposta (ad es. deduzione dell’imposta precedente, esportazione, prestazioni all’estero).

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Ultima modifica 20.07.2023

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