L’AFC è competente per fornire informazioni in ambito IVA.
Le informazioni giuridiche fornite dall’AFC concernono l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e l’imposta sull’acquisto (v. art. 65 cpv. 1 LIVA).
Le informazioni giuridiche concernenti l’imposta sull’importazione sono di competenza dell’UDSC (v. art. 62 cpv. 1 LIVA) e le relative richieste vanno inviate a questa autorità.
L’art. 69 LIVA dispone che l’AFC deve informare entro un congruo termine il contribuente che chiede per scritto ragguagli circa le conseguenze fiscali di una fattispecie concreta descritta con precisione.
L’informazione è vincolante per il contribuente richiedente e per l’AFC, finché non ha avuto luogo una modifica della legge o della prassi; essa non può essere riferita a un’altra fattispecie. Inoltre, l’informazione è vincolante per l’AFC solo se il contribuente non ha potuto rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. Di regola, l’informazione concerne una situazione futura, ma può anche riferirsi ad una situazione passata. Le informazioni non interrompono la prescrizione del diritto di tassazione. Se il contribuente non è d’accordo con l’informazione ricevuta ha la possibilità di chiedere l’emissione di una decisione formale.
Le richieste di informazioni giuridiche possono essere inviate all’AFC per posta o per e-mail.
Contatto
Richieste telefoniche
Divisione Diritto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Ultima modifica 12.06.2023
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